Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23589 del 30/08/2021

Cassazione civile sez. II, 30/08/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 30/08/2021), n.23589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26564-2019 proposto da:

F.I., rappresentato e difeso dall’avvocato Daniela Vigliotti

del foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliato agli

indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato

e domiciliato sempre ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 612/2019 della Corte di appello di Milano,

depositata il 12/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott.ssa Milena FALASCHI.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

– con provvedimento notificato il 10.11.2016 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano rigettava la domanda del ricorrente, volta all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione c.d. sussidiaria o in subordine di quella umanitaria;

– avverso tale provvedimento interponeva opposizione F.I., che veniva respinta dal Tribunale di Milano con ordinanza comunicata in data 17.05.2017, che veniva impugnata dinanzi alla Corte di appello di Milano che, con sentenza n. 612 del 12.02.2019, rigettava il gravame;

– la decisione evidenziava l’insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, tanto per il riconoscimento dello status di rifugiato quanto per la protezione sussidiaria e umanitaria, rilevando che le ragioni che avevano indotto il richiedente asilo, proveniente dal Senegal, a fuggire dal Paese di origine (minacce del padre che lo aveva picchiato per la sua frequentazione di una ragazza di religione cristiana, che era rimasta incinta, per cui era stato cacciato di casa) non erano tali da ottenere lo status di rifugiato per essere la vicenda narrata sostanzialmente di carattere personale-familiare. Ne’ consentiva di ritenere sussistente nei suoi confronti una situazione persecutoria diretta e personale che lo pone in una situazione di effettivo o quanto meno verosimile rischio di un grave danno alla persona ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Del pari veniva negata la ricorrenza dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in difetto di attendibilità del racconto del richiedente che oltre ad essere generico e non supportato da alcun elemento di prova, presentava anche profili di contraddittorietà, non sussistendo peraltro nel villaggio di provenienza, pur situato nella regione della Casamance, un clima di insicurezza che renderebbe difficile il rientro del richiedente ovvero tale da ingenerare una condizione complessiva di vulnerabilità personale; né era documentata una effettiva integrazione sociale, avendo il richiedente riferito solo di vivere a Foggia con 5 persone;

– propone ricorso per la cassazione di tale decisione – notificato in data 28.08.2019 – l’AIGBE, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il Ministero dell’interno.

Atteso che:

– con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonché del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la Corte distrettuale assolto all’onere della cooperazione istruttoria gravante in capo all’autorità giudiziaria adita nella materia della tutela della immigrazione.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte di merito valutato la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria in base ad informazioni soltanto generiche e parziali della situazione interna del Paese di origine del richiedente, senza considerazione completa delle prove disponibili e senza corretto esercizio dei poteri officiosi.

Il primo ed il secondo motivo possono esaminarsi congiuntamente essendo fondati nei termini di cui appresso si dirà.

Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. n. 28990 del 2018).

Pertanto sulla base di tali principi il giudice del merito deve verificare la situazione attuale del Paese attraverso delle Coi aggiornate.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha errato perché non ha indicato alcuna Coi facendo un riferimento generico al fatto che “le circostanze dedotte dall’appellante non sono supportate da elementi di oggettiva rilevanza rientranti nella previsione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14” (cfr. pag. 6 sentenza impugnata), ciò nonostante la questione fosse stata espressamente devoluta in appello, come si evince dalla stessa sentenza (v. pag. 3 del provvedimento).

Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza delle censure esaminate, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2021

 

 

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