Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23589 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. I, 27/10/2020, (ud. 12/10/2020, dep. 27/10/2020), n.23589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7735/2019 proposto da:

A.J., elettivamente domiciliato in Roma Via Del Casale

Strozzi, 31 presso lo studio dell’avvocato Barberio Laura che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Tartini Francesco;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS), elettivamente domiciliato in – Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2440/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2020 da LOREDANA NAZZICONE.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

– che è proposto ricorso, sulla base di cinque motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 4.9.2018, che ha accolto l’impugnazione avverso la decisione di primo grado, a sua volta di riforma del provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla competente commissione territoriale;

– che si difende con controricorso il Ministero intimato.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

– che il ricorso articola i seguenti motivi:

1) omesso esame di fatto decisivo, per avere la corte territoriale ritenuto non credibile il racconto, menzionando al riguardo la zona di Edo State e non esaminando i documenti relativi agli attentati che hanno invece interessato la città di (OMISSIS), in cui da sette anni la richiedente viveva;

2) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 27, comma 1-bis, non avendo la sentenza impugnata adeguatamente valutato la credibilità del richiedente, mentre il giudizio di credibilità deve essere preceduto dalla valutazione che il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo;

3-4-5) omessa pronuncia, omesso esame o violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, art 8, comma 3 e art. 27, comma 1, con riguardo al rigetto della domanda di protezione umanitaria, di cui all’appello incidentale del richiedente, in quanto essa è stata esaminata solo incidenter tantum, senza tenere conto dei focolai di insicurezza in Nigeria e del livello di violenza, anche in Libia, dove la richiedente ha vissuto per alcuni mesi, nonchè della mancanza di una rete di riferimento e di appoggi nel paese di origine;

– che, con riguardo alle censure proposte, il giudice del merito: a) con argomentazione che fa perno su profili di estrema genericità del racconto, non ha ritenuto il medesimo credibile; b) ha, altresì, osservato come, in ogni caso, la situazione allegata non integri i presupposti di nessuna misura di protezione internazionale;

– che ciò ha deciso sulla base del racconto della richiedente, la quale ha narrato di essere fuggita dalla sua città in Nigeria, in quanto destinata a sposare un sacerdote locale, e di avere raggiunto ad (OMISSIS) una zia, tuttavia non trovata, onde è stata aiutata da un uomo sconosciuto che, però, le ha chiesto di sposarla, come è in effetti avvenuto, e dal quale ha avuto due figli; persa la famiglia in un’esplosione, la stessa sarebbe fuggita in Libia, dove è rimasta per sette mesi: onde la corte del merito ha osservato che, comunque, si tratta di vicende ormai passate da tempo, dato che la donna ha vissuto per sette anni nel matrimonio, e non risultano conseguenze concrete ed attuali della iniziale situazione lamentata; nè essa ha mai fatto riferimento alla situazione del suo paese, quale fonte di un effettivo pericolo per la sua incolumità in caso di rimpatrio, parlando solo di una lontana esplosione, senza mai precisare dove e quando si sarebbe verificata; peraltro, la corte del merito ha operato riferimento alla situazione politica della zona di Edo State;

– che, quanto alla protezione umanitaria, la corte del merito ha rilevato come non siano stati neppure allegati, in nessun modo, elementi integranti la fattispecie;

– che, ciò posto, il primo motivo va accolto;

– che, invero, la decisione impugnata, pur avendo preso in esame l’intero racconto, ha tuttavia esposto come nella zona di Edo State abbandonata da molti anni dalla richiedente, che risiedeva ormai altrove – non vi fosse effettivo pericolo per l’incolumità in caso di rimpatrio: in tal modo palesandosi il vizio denunziato col motivo;

– che gli altri motivi sono assorbiti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

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