Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23589 del 23/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 23/09/2019), n.23589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18437-2018 proposto da:

TECNOBUS SPA, in persona dell’Amministratore Unico, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA OFANTO, 18, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO ESPOSITO, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO

RUGGIERO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI POZZUOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10545/33/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 12/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 10545/33/2017, depositata il 12.12.2017 la CTR della Campania accoglieva l’appello proposto dal Comune di Pozzuoli nei confronti di Tecnobus s.p.a. su controversia avente ad oggetto avviso di accertamento per Ici 2010 sul presupposto che la contribuente non aveva impugnato la nuova rendita catastale, sebbene non notificata non appena ne aveva avuto conoscenza a seguito della notifica di altri avvisi di accertamento per diverse annualità.

Avverso la sentenza della CTR Tecnobus s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Parte intimata non ha spiegato difese.

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce carenza assoluta di motivazione in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5.

2.Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

In entrambi i motivi il ricorrente deduce che la CTR aveva erroneamente ritenuto valida la nuova rendita catastale sebbene la stessa non fosse stata notificata.

3.Le censure sono suscettibili di valutazione congiunta.

Esse sono fondate.

Non è, in fatto, in contestazione tra le parti, che la rettifica del valore da parte dell’allora Agenzia del Territorio rispetto a quello dichiarato dalla contribuente sia certamente successiva, come messa in atti, al 1 gennaio 2000, con conseguente obbligo di notifica della stessa, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, perchè l’atto attributivo o modificativo della rendita sia efficace, diversamente, quindi, da quanto disposto dall’art. 74 cit., comma 3, della legge cit., per le attribuzioni o rettifiche di rendita adottate entro il 31 dicembre 1999, in relazione alle quali il Comune può legittimamente chiedere l’imposta dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 11 marzo 2014, n. 5621; Cass. sez. 5, ord. 18 maggio 2011, n. 10953; Cass. sez. 5, 8 luglio 2009, n. 16031). La pronuncia impugnata, nella parte in cui ha ritenuto utilizzabile la maggiore rendita attribuita dall’Agenzia del Territorio ai fini della determinazione della base imponibile dell’ICI per l’anno oggetto di accertamento, ha fatto, quindi, errata applicazione del principio affermato in materia da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11682) secondo cui l’omessa notifica dell’attribuzione o rettifica della rendita catastale, adottata successivamente al 31 dicembre 2009, ne preclude l’utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell’ICI. Il contribuente ha “titolo” ad impugnare, a seguito della notifica dell’avviso di accertamento ICI, anche l’atto presupposto dell’attribuzione della maggiore rendita catastale, essendo questa la corretta esegesi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, come precisato dalla già citata Cass. n. 11682/17 portando a configurare in termini di facoltà e non di obbligo la relativa impugnazione dell’atto presupposto, autonomamente impugnabile secondo quanto previsto dallo stesso art. 19 del decreto cit..

Eventuali dubbi in ordine all’effettiva esistenza di contrasto nella giurisprudenza in materia di questa Corte, in relazione a quanto esposto dalla sentenza Cass. sez. 5, 15 giugno 2016, n. 12323, debbono intendersi fugati, da ultimo, da Cass. sez. 5, 19 luglio 2017, n. 17825, ove è ben chiara la distinzione tra la nuova disciplina ordinaria di cui alla L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, che ricorre pacificamente nel caso di specie, e quella transitoria di cui all’art. 74 cit., comma 3, per le cosiddette messe in atti anteriori al 1 gennaio 2000, sebbene non notificate.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, la controversia può essere decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.

Le spese del giudizio di merito devono essere compensate in considerazione dell’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia di omessa notifica della rendita catastale.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso della contribuente.

Spese del giudizio di merito compensate.

Condanna il Comune di Pozzuoli al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.300,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2019

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