Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23589 del 21/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18595-2013 proposto da:

M.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

ANGELICO 32, presso lo studio dell’avvocato ALESSIA GIOVANNELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LOPARDI GABRIELLA giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 48/02/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO, emessa il 26/11/2012 e depositata il

11/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA Giulia.

Fatto

IN FATTO

M.R. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo n. 48/02/2013, depositata in data 11/02/2013, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (medico di medicina generale, convenzionato con il SSN) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2004 al 2007 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile il gravame del contribuente, in quanto la costituzione dell’appellante, con deposito dell’atto presso la segreteria della C.T.R., era avvenuta, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53, in data “21/3/2012”, oltre il termine di trenta gg., decorrente dalla data di perfezionamento della notifica, a mezzo Ufficiale giudiziario, dell’atto stesso, avvenuta il 19/04/2012 (“con consegna al “collega di studio” del “destinatario dell’atto” della copia del “ricorso in appello”), non potendo rilevare l’obiezione, mossa dal contribuente, in ordine al fatto che il termine ultimo di scadenza cadesse in giorno “festivo” o “prefestivo”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 155 c.p.c., nn. 4 e 5, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 16, comma 2, artt. 22, 49 e 53, avendo i giudici della C.T.R. dichiarato inammissibile l’appello per tardività della costituzione in giudizio di esso appellante, senza considerare che il giorno 19/5/2012, ultimo giorno di scadenza del termine, decorrente dalla data di perfezionamento della notifica dell’appello, cadeva di sabato, con conseguente slittamento del termine al lunedì successivo, il 21/05/2012, giorno in cui era avvenuta la costituzione in giudizio, per effetto del disposto dell’art. 155 c.p.c..

2. La censura è fondata.

Risulta pacifico (come da sentenza impugnata, ricorso e controricorso in questa sede) che, nella specie, l’appello è stato notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.

Ora, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, nel testo vigente ratione temporis, prevede che il ricorso in appello debba essere depositato a norma dell’art. 22 commi 1, 2 e 3.

L’art. 22 richiamato, in caso di ordinaria notificazione tramite l’ufficiale giudiziario, prevede che il ricorrente, entro “trenta giorni dalla proposizione del ricorso”, debba depositare (o trasmettere a mezzo posta), a pena di inammissibilità, nella segreteria della commissione tributaria adita, “l’originale del ricorso notificato a norma dell’art. 137 c.p.c. e segg.”.

Necessariamente dunque, in caso di notificazione dell’atto tramite ufficiale giudiziario, il termine per la costituzione del ricorrente decorre dalla ricezione del ricorso da parte del destinatario, giacchè quest’ultimo deve depositare appunto l’originale del ricorso notificato (cfr. Cass. 20262/2004 e Cass. 14247/2007, in relazione alla notifica dell’atto a mezzo ufficiale giudiziario, ed, in motivazione, Cass. 12027/2014).

In questa ipotesi, il detto adempimento, ai fini della rituale costituzione in giudizio, non è dunque, per orientamento consolidato di questo giudice di legittimità, sottratto alla regola generale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5, secondo periodo, il quale dispone che i termini che hanno inizio dalla notificazione “decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto” (cfr. invece Cass. 7383/2011, Cass. 20262/04, 14246/07, secondo le quali, nell’ipotesi di notifica dell’atto a mezzo posta, la decorrenza del termine di trenta giorni, per la costituzione in giudizio del ricorrente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, è normativamente ancorata alla spedizione, e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente).

Nella specie, il termine di trenta gg. decorreva pertanto, non dal 17/04/2012, come sostenuto anche in questa sede dall’Agenzia controricorrente, giorno di consegna dell’atto all’Ufficiale” giudiziario, al fine della sua notificazione, ma il 19/04/2012, giorno di ricezione dell’atto da parte del destinatario, e scadeva pertanto il giorno 19/05/2012 (sabato).

Ora, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al marzo 2006 (in quanto si verte in tema di impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione ad un’istanza di rimborso presentata nel 2008), opera pienamente il disposto dell’art. 55 c.p.c., comma 5, secondo il quale la proroga del giorno di scadenza del termine al primo giorno successivo non festivo si applica anche ai termini per il compimenti di atti processuali svolti fuori dall’udienza che scadono nella giornata di sabato (cfr. Cass. 15636/2009: “La L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 38, comma 3 – secondo cui l’art. 153 c.p.c., commi 5 e 6 si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1 marzo 2006 – deve essere interpretato in conformità al precetto di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, ovvero nel senso di disporre solo per l’avvenire, stante l’assenza di qualsiasi espressione che possa sottintendere una volontà di interpretazione autentica della norma di cui alla citata L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, e, quindi, un suo automatico effetto retroattivo; ne consegue che esso potrà trovare applicazione ai procedimenti pendenti al 1 marzo 2006 soltanto per il futuro e, cioè, trattandosi di norma diretta a regolare comportamenti processuali, con riferimento all’osservanza di termini, relativi a tali procedimenti, in scadenza dopo la data della sua entrata in vigore e non già a termini che alla detta data risultino già scaduti”; Cass. 6212/2010; Cass. 7841/2011).

Di conseguenza, la costituzione in giudizio dell’appellato, avvenuta il 91/05/2012 (lunedì), doveva ritenersi tempestiva.

La C.T.R. ha dunque errato nel dichiarare inammissibile l’appello del M..

3. Per tutto citiamo sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. dell’Abruzzo, in diversa composizione, per nuovo esame del merito.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. dell’Abruzzo in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016

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