Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23589 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 11/11/2011), n.23589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

TOTAL ITALIA spa, rappresentata e difesa dall’avv. TANI Marco e

dall’avv. Pietro Cavasola, presso il quale è elettivamente

domiciliata in Roma in Via Agostino Depretis n. 86;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO, in persona del Commissario straordinario,

rappresentato e difeso dall’avv. TOZZI Lorenzo e dall’avv. Alessandro

Bertolini, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. Mario

Scialla al largo Trionfale n. 7;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 106/06/06, depositata il 7 giugno 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 luglio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“La spa Total Italia propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 106/06/06, depositata il 7 giugno 2007, che, accogliendone parzialmente gli appelli, riuniti, nei giudizi introdotti con l’impugnazione di tre avvisi di accertamento emessi per emessa presentazione della denuncia della TOSAP e conseguente pagamento dell’imposta dovuta per lo spazio occupato da un impianto di distribuzione carburanti per gli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarava non dovute le sanzioni, non ravvisando l’abusività dell’impianto.

Il Comune di Monte Argentario resiste con controricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale.

Con il primo motivo la società contribuente censura la sentenza per omessa motivazione in ordine ai denunciati vizi degli avvisi di accertamento; con il secondo motivo denuncia la violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7; con il terzo motivo censura la sentenza per contraddittorietà della motivazione o, alternativamente, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in ordine all’inesistenza del fenomeno dell’abusivismo e alle sue conseguenze circa la quantificazione del tributo dovuto; con il quarto motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto in ordine all’erronea individuazione della base imponibile ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale, rispondente ai requisiti dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il Comune lamenta la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 53, della Delib. Consiglio Comunale 10 novembre 1998, n. 137 e dell’art. 291 cod. proc. civ., assumendo che la mancata presentazione della denuncia di occupazione di suolo pubblico, pur in presenza di istanza per l’ottenimento della relativa concessione, non sfociata nel corrispondente titolo abilitativo, integrerebbe la fattispecie dell’omessa denuncia di occupazione di suolo pubblico sanzionata ai sensi della prima disposizione in rubrica e del regolamento sanzionatorio comunale approvato con la deliberazione in rubrica.

I motivi articolati nel ricorso principale sono inammissibile in quanto il secondo, il terzo ed il quarto, pur denunciando violazione di norme di diritto, non sono corredati dal prescritto quesito di diritto, mente il primo motivo ed uno dei profili alternativi del terzo motivo, con i quali si denuncia vizio di motivazione, così come formulati non appaiono idonei rispetto a quanto prescritto dal codice di rito, ove si consideri che, “in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità” (Casa, sezioni unite, 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. n. 8897 del 2008).

Quanto al ricorso incidentale, proposto nei confronti della sentenza notificata il 6 ottobre 2007, esso, essendo stato notificato il 16 gennaio 2008, è inefficace, atteso che “l’inammissibilità del ricorso principale per cassazione non priva di efficacia il ricorso incidentale che sia stato proposto tempestivamente ai sensi dell’art. 371 cod. proc. civ., e nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327 cod. proc. civ., dovendosi ritenere anzi che il ricorso incidentale in tale ipotesi tenga luogo di quello principale” (Cass. n. 3056 del 2011, n. 8446 del 2004).

Si ritiene pertanto che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto il ricorso principale è inammissibile, mentre il ricorso incidentale è inefficace”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio anzitutto rileva come i ricorsi, siccome proposti nei confronti della medesima decisione, debbano essere riuniti per essere definiti con unica pronuncia;

che, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorso incidentale deve essere dichiarato inefficace;

che si ravvisano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara il ricorso principale inammissibile ed il ricorso incidentale inefficace.

Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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