Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23588 del 21/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 21/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23588
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17440-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, via dei PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
L.R.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 46/11/2012 della COMMISSIONI TRIBUTARIA
REGIONALE della LIGURIA, emessa il 27/04/2012 e depositata il
05/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di L.R. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 46/11/2012, depositata in data 5/06/2012, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (ingegnere) di rimborso dell’IRAP versata dal 2003 al 2006 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che, nella specie, “non esiste alcuna autonoma organizzazione del professionista per l’esercizio della propria attività, come verificalo dai primi giudici per cui cade il presupposto impositivo”.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
IN DIRITTO
1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61 e art. 36, comma 1, n. 4 e art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., risultando la motivazione della decisione impugnata del tutto apparente.
2. La censura è fondata.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte sussiste il vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione, allorchè essa sia priva dell’esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione (Cass. 16581/2009; Cass. 18108/2010).
La C.T.R. si è limitata a rinviare del tutto genericamente a quanto accertato dai giudici di primo grado – neppure potendosi peraltro individuare un richiamo per relationem alla motivazione espressa dai giudici di primo grado, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 642/2015 – senza dare conto dell’esame dei motivi di appello dell’Ufficio e senza dimostrare di avere esaminato le circostanze specifiche del caso concreto. Difetta pertanto la spiegazione, in maniera chiara, univoca ed esaustiva, delle ragioni, attribuibili al giudicante, che giustificano la decisione di rigetto di tale gravame.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame del merito.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016