Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23588 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 09/10/2017, (ud. 04/07/2017, dep.09/10/2017),  n. 23588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1809/2012 proposto da:

B.M., in proprio, F.D., entrambi nella

qualità di eredi di Fa.Am., elettivamente domiciliati in

Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 308, presso lo studio

dell’avvocato Berti Carlo (c/o Studio Legale Ruffolo), che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Della Costanza

Maurizio, giuste procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del Curatore dott.ssa

C.M.C., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

Vescovio n. 21, presso lo studio dell’avvocato Manferoce Tommaso,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Nicolin

Stefano, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1493/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/07/2017 dal cons. ACIERNO MARIA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale SALVATO LUIGI, che chiede che la Corte rigetti

il ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Venezia ha rigettato, confermando la pronuncia di primo grado la domanda d’insinuazione tardiva al passivo del fallimento s.r.l. (OMISSIS), proposta da F.A. e B.M.. assistita da privilegio speciale ex art. 2775 bis c.c., in prededuzione e prevalenza sugli altri crediti ipotecari gravanti sull’immobile oggetto del preliminare stipulato con la società fallita.

In fatto, la Corte ha evidenziato: F.A. aveva concluso in qualità di promissario acquirente nel 1997 un preliminare di compravendita di terreno edificabile con la proprietaria impresa Edile F.lli M.; il rogito veniva stipulato tra la M. e la società successivamente fallita, salvo due mappati trasferiti ai coniugi F.. Con preliminare contestuale veniva promessa agli stessi la permuta di un appartamento con autorimessa e venivano concesse a garanzia dell’adempimento fideiussioni assicurative, successivamente sostituite da assegni propri. La stipula di questo preliminare veniva reiterata in data 24/5/2002. Nel preliminare veniva dato atto del “prezzo già pagato” intendendosi che l’adempimento era stato espletato sin dall’origine con la cessione della sostanziale permuta del terreno sul quale insisteva l’intervento edilizio della (OMISSIS) di cui era parte l’alloggio stesso e i relativi accessori.

Intervenuto il fallimento in data 15/10/2003 il curatore comunicava ai sensi della L. Fall., art. 72 la volontà della procedura di non subentrare nel contratto di compravendita immobiliare pendente.

Conseguiva la domanda d’insinuazione tardiva rigettata in primo e secondo grado. La Corte d’Appello a sostegno della decisione assunta ha affermato:

a) sulla censura di contraddittorietà e carenza di motivazione della pronuncia di primo grado in ordine all’incomprensibilità della ragione per cui gli appellanti avrebbero dovuto acquistare il terreno dal terzo proprietario facendo figurare intestataria la società successivamente fallita, la Corte ha sottolineato che questo era solo uno degli argomenti della pronuncia impugnata. Veniva rilevata in primo luogo l’inesistenza materiale del precedente preliminare del giugno 1997 (è stato riferito che venne strappato al momento del rogito) tra i coniugi F. e l’impresa M. ed in secondo luogo l’inammissibilità delle prove orali sia per il difetto di data certa sia ex art. 2722 c.c..

b) il preliminare del 23/12/97 era stato ritenuto inefficace non solo per l’omessa indicazione del prezzo, come sostenuto dall’appellante, ma soprattutto perchè la prova del medesimo risulta fondata su un documento del tutto sfornito di data certa;

c) sull’opponibilità al fallimento di entrambi i preliminari perchè la certezza della data poteva desumersi da fideiussioni ed assegni, integrati dalle prove orali disattese, è stato rilevato che gli appellanti hanno proposto una lettura del preliminare stipulato il 23 dicembre 1997 con la società fallita del tutto contrastante con il suo contenuto letterale e formale di promessa di vendita con prezzo quietanzato e non indicato nel suo ammontare. La parte appellante lo ritiene una permuta tra il terreno edificabile pagato all’impresa edile M. e l’appartamento in costruzione della s.r.l. (OMISSIS), ma la mancanza del negozio iniziale della concatenazione contrattuale (il primo preliminare) prospettata dall’appellante si salda con il fatto che nel preliminare del 23/12/97 non vi è alcun cenno alla permuta e conduce ad escludere fondamento a tale ricostruzione. Il rilascio delle fideiussioni, infine, era previsto nel preliminare di compravendita e, conseguentemente, non era rivelatore dell’esistenza di un titolo diverso.

Le prove orali dovevano ritenersi inammissibili sia per il contrasto con l’art. 2721 c.c., dal momento che le parti hanno scelto la forma scritta, sia perchè la prova scritta non è andata perduta senza colpa. Infine l’esibizione dei libri contabili obbligatori delle società assicuratrici sarebbe stata superflua sia per la terzietà del curatore nel procedimento di accertamento del passivo rispetto al regime probatorio privilegiato ex art. 2709 e 2710 c.c. inapplicabile nella specie, sia perchè l’annotazione dei pagamenti non avrebbe provato la permuta.

d) i crediti relativi alle addizioni e migliorie non sono stati esaminati perchè conseguenti a titoli non opponibili.

e) la statuizione relativa alla soccombenza posta esclusivamente a carico dell’appellante non ha tenuto conto del rigetto delle eccezioni preliminari della parte appellata.

4. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione F.D. e B.M., affidandosi a quattro motivi. Ha resistito con controricorso il Fallimento I Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte.

E’ pervenuto atto di rinuncia agli atti del giudizio corredato dal visto della controparte ex art. 390 c.p.c., comma 3.

Deve, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

PQM

 

Dichiara l’estinzione del giudizio e compensa integralmente le spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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