Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23587 del 23/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 23/09/2019), n.23587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17649-2018 proposto da:

C.G., nella qualità di unica erede del sig.

C.P. e in persona della sua procuratrice generale Dott.ssa

Ch.Gi., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI N. 8,

presso lo studio dell’avvocato CRISTINA LAURA CECCHINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO A. INZILLO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO BILOTTA, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE LEPERA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1107/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 02/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA

ROSARIA MARIA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 1107/1/2017, depositata il 2.5.2017 la CTR della Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto da C.G. nei confronti del Comune di Montalto Uffugo su controversia avente ad oggetto avviso di accertamento per Ici 2005 notificato a C.P., deceduto nel corso del giudizio, sul presupposto che la contribuente non avesse provato la qualità di erede.

Avverso la sentenza della CTR C.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo.

Parte intimata resiste con controricorso, illustrato con memoria.

1. Con il motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1; violazione dell’art. 110 c.p.c. e dell’art. 182 c.p.c., comma 2, violazione dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, censurando la laconica motivazione in relazione a tre rationes decidendi.

La censura è fondata.

La CTR si è limitata ad affermare: “L’appello è inammissibile posto che ad impugnare è un soggetto diverso da quello soccombente in primo grado e, nonostante la formale eccezione del Comune resistente, non sono state fornite le ragioni di ciò, con idonea documentazione, da presentare entro il termine di venti giorni liberi prima della data di trattazione, fissati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 33”.

Ha errato la CTR a ritenere tardiva la produzione della documentazione volta a provare la qualità di erede (contestata da parte appellata).

Questa Corte ha osservato che è finalizzata al controllo della regolare costituzione delle parti, la disposizione dell’art. 182 c.p.c., per la sua collocazione nel libro primo del codice di rito e per la sua portata di regola generale che non deroga ad alcun diverso principio, non ha natura eccezionale (contrariamente a quanto ipotizzato da una voce di dottrina), e dunque se ne deve ammettere l’interpretazione estensiva come l’applicazione analogica.

Sebbene costituisca una condizione dell’azione, la legittimazione ad agire si colloca lungo una linea di diretta consequenzialità rispetto alla costituzione in giudizio, perchè riguarda la regolare costituzione del contraddittorio; e al pari di questa, anche la legittimazione deve essere verificata d’ufficio dal giudice, al quale spetta di accertare la coincidenza del soggetto che esercita o contrasta l’azione con quello cui la legge riconosce il potere di agire o resistere in ordine al rapporto giuridico dedotto in giudizio (su quest’ultimo punto la giurisprudenza di questa Corte è costante: cfr. per tutte, Cass. n. 6132/08). Nel contesto, dunque, delle attività che in limine litis il giudice è chiamato a porre in essere affinchè il processo possa svolgersi correttamente e incanalarsi verso una decisione di merito idonea a produrre gli effetti di giudicato domandati, l’art. 182 c.p.c., cpv., deve ritenersi applicabile per via analogica all’ipotesi in cui la parte, nel costituirsi, abbia mancato di fornire la prova della legitimatio ad causam, prospettata in maniera coerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (Cass. 13711/2014).

Nella specie la CTR avrebbe dovuto, a fronte della contestazione, chiedere alla parte di documentare la sua legittimazione processuale, assegnandole termine, sicchè la produzione documentale offerta dalla parte con le memorie depositate entro dieci giorni prima dell’udienza di discussione non poteva ritenersi tardiva.

La CTR non ha esaminato la documentazione prodotta, non valutando così, nè permettendo di comprendere, se fosse idonea o meno a provare la qualità di erede. A tanto provvederà il giudice di rinvio.

Il ricorso deve essere, conseguentemente, accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2019

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