Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23587 del 21/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2682/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DAVIDE MONZANI, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 93/31/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, emessa il 10/11/2011 e depositata il

02/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di A.P. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 93/31/2011, depositata in data 2/12/2011, con la quale in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (esercente la professione di medico convenzionato con il SSN) di rimborso dell’IRAP versata dal 2004 al 2007 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente. In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Ufficio (proposto solo in riferimento “all’entità del rimborso docuto” per gli anni d’imposta 2005 e 2007, in difetto di corrispondenza tra le somme versate e quelle richieste a rimborso ovvero essendo state le somme a credito già state utilizzate in compensazione per corrispondere altre imposte), hanno sostenuto che l’eccezione formulata dall’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in appello, doveva ritenersi inammissibile.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, avendo la CTR ritenuto inammissibili questioni quali la non debenza dell’importo richiesto a rimborso, perchè mai versato o perchè già utilizzato in compensazione con altre imposte, rilevabili d’ufficio.

g. La censura è fondata.

Questa Corte ha già chiarito che “nel processo tributario, quando il contribuente impugni il silenzio rifiuto formatosi su una istanza di rimborso, deve dimostrare che, in punto di fatto, non sussiste nessuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, e l’amministrazione finanziaria può, dal canto suo, difendersi quindi “a tutto campo”, non essendo vincolata ad una specifica motivazione di rigetto”, con la conseguenza che “le eventuali “falle” del ricorso introduttivo possono essere eccepite in appello dall’amministrazione a prescindere dalla preclusione posta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, in quanto, comunque, attengono all’originario “thema decidendum” (sussistenza o insussistenza dei presupposti che legittimano rifiuto del rimborso), fatto salvo il limite del giudicato (Cass. 11682/2007; Cass. 1133/2009; Cass. 21314/2010; Cass. 3338/2011; Cass. 6246/2012; Cass. 10195/2016).

Invero, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2, riguarda le eccezioni in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale, ma non limita la possibilità dell’Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perchè le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un’eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso tecnico.

Nella specie, l’Agenzia, dando atto di avere soddisfatto la pretesa di rimborso del contribuente, in gran parte, si limitava, in appello, a giustificare la persistente contestazione della restante parte, sulla base della mancata dimostrazione, da parte del contribuente, dell’effettivo versamento di tali importi richiesti in restituzione ovvero del mancato utilizzo degli importi “a credito” in compensazione con altre imposte dovute.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame del merito.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Piemonte in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016

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