Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23587 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 11/11/2011), n.23587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

B.D., rappresentata e difesa dall’avv. POLLASTRI Patrizia

e dall’avv. Claudio Di Pietropaolo, presso il quale è elettivamente

domiciliata in Rama in piazza Adriana n. 15;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 130/16/06, depositata il 15 gennaio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 luglio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

udito l’avv. Claudio Di Pietropaolo per la contro ricorrente.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 130/16/06, depositata il 15 gennaio 2007, che, accogliendo l’appello di B.D., ha dichiarato illegittimo l’avviso di liquidazione dell’INVIM, relativa alla cessione di un complesso immobiliare in (OMISSIS), in relazione alla quale i contraenti avevano chiesto di avvalersi del sistema automatico di valutazione, con conseguente richiesta di attribuzione ed applicazione della rendita catastale.

Secondo il giudice d’appello, infatti, non solo non era stata notificata alla contribuente la rendita catastale, ma neppure ne era stata fatta alcuna menzione nell’avviso di liquidazione, di modo che non le era stata consentita la conoscenza degli elementi dell’atto presupposto necessari e sufficienti per permetterle in concreto l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale avverso l’atto medesimo, precedentemente impeditole a causa della omessa notificazione della detta rendita.

La contribuente resiste con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso l’amministrazione ricorrente, denunciando violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 53 e 57, lamenta la mancanza di specificità dei motivi d’appello e la loro novità, in quanto dedotti solo in sede di gravame; con il secondo motivo si duole della omessa motivazione sulla circostanza che la rendita catastale in base alla quale era stata liquidata l’imposta con l’avviso in esame, notificata due anni dopo quest’ultimo, non era stata impugnata.

Il primo motivo del ricorso è inammissibile in quanto, pur denunciando violazione di norme di diritto, non è corredato dal prescritto quesito di diritto – ovvero si conclude con un periodo (in sintesi la decisione della CTR è viziata perchè…) come articolato non idoneo -, mentre il secondo motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione, così come formulato, non appare conforme a quanto prescritto dal codice di rito, ove si consideri che, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass., sezioni unite, 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. n. 8897 del 2008).

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., comma 1 e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto inammissibile¯;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte, mentre la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, ivi compresi Euro 100,00 per spese vive.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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