Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23586 del 23/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 23/09/2019), n.23586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16888-2018 proposto da:

DITTA EREDI M.P. DI M.G. & C. SAS, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE VATICANO N. 48, presso lo studio

dell’avvocato DEMETRIO FENUCCIU, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore della G.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso l’UFFICIO di

RAPPRESENZANZA REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIA LAURA CONSOLAZIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2757/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REG

IONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il

26/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA

ROSARIA MARIA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 2757/4/2018, depositata il 26.3.2018 la CTR della Campania dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario nell’appello proposto dalla Regione Campania nei confronti della ditta Eredi M.P. di M. Giuseppe & c. s.a.s su controversia avente ad oggetto il pagamento di contributi ambientali L.R. Campania n. 15 del 2005 ex art. 18, e L.R. Campania n. 1 del 2008, art. 19, in relazione ad attività estrattiva svolta nei Comuni di Mercato san Severino negli anni 2012 e 2013.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Parte intimata resiste con controricorso.

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce error in procedendo; violazione degli artt. 37,276,324 e 329 c.p.c., dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 111 Cost., per avere la CTR rilevato d’ufficio il difetto di giurisdizione, mai eccepita dalla Regione, nonostante il giudice di primo grado avesse deciso nel merito, in tal modo ritenendo implicitamente la giurisdizione, con conseguente formazione del giudicato interno sul punto.

La censura è fondata.

Il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo (Cass. 10265/2018) sicchè il giudice dell’impugnazione non può riesaminare d’ufficio quest’ultima, in assenza di specifico gravame sul punto (Cass. 9693/2013).

Ha errato, pertanto/ la CTR a rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito. (Cass. SU 27531/2008).

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata con assorbimento del secondo motivo con il quale la contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, della L.R. Campania n. 15 del 2005, art. 17 e della L.R. Campania n. 1 del 2008, art. 19, affermando la natura tributaria delle pretese oggetto di controversia e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Campania per esaminare il merito della controversia e provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2019

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