Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23586 del 17/10/2013


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 23586 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA

sul ricorso 30003 – 2008 proposto da:
CALO’ FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CASSIODORO 9, presso lo studio dell’avvocato
NUZZO MARIO, che lo rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

RESIDENZIALE IL LIGUSTRO S.R.L.
2013
1778

persona

del

del

Presidente

01212691008,

in

Consiglio

di

amministrazione e legale rappresentante Dott. CLAUDIO
MARANGIO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TACITO 39, presso lo studio dell’avvocato FAVINO
GIULIO, che la rappresenta e difende giusta delega in

1

Data pubblicazione: 17/10/2013

atti;
INPS

PREVIDENZA

SOCIALE

80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 17, presso lo studio dell’avvocato PROSPERI
VALENTI FAUSTO MARIA, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati DE RUVO GAETANO, FERRAZZOLI
FRANCESCA giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

MARESCA

VINCENZO,

UBALDO

LUIGI

PALMIDORO

PLMLBL38L22G951I;
intimati

sul ricorso 30116-2008 proposto da:
PALMIDORO

LUIGI

UBALDO

PLMLBL38L22G951I,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 40,
presso lo studio dell’avvocato SCURO UGO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

INPS

ISTITUTO NAZIONALE

PREVIDENZA SOCIALE

80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 17, presso lo studio dell’avvocato PROSPERI
VALENTI FAUSTO MARIA, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati FERRAZZOLI FRANCESCA, DE

ISTITUTO NAZIONALE

RUVO GAETANO giusta delega in atti;
– controrícorrente nonchè contro

CALO’ FRANCESCO CLAFNC31R09A893M, MARESCA VINCENZO;
– intimati –

D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/05/2008 R.G.N.
9911/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/10/2013 dal Consigliere Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito l’Avvocato UGO SCURO;
udito l’Avvocato GAETANO DE RUVO;
udito l’Avvocato GIULIO FAVINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’estinzione del giudizio.

3

avverso la sentenza n. 2073/2008 della CORTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.

Con citazione notificata il 3 e il 7 dicembre 1999 Luigi

Ubaldo Palmidoro convenne in giudizio l’I.N.P.D.A.I. (Istituto
Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende
Industriali), la cui struttura e le cui funzioni dovevano

Residenziale n Ligustro s.r.1., per sentir dichiarare che
nessun danno era derivato all’I.N.P.D.A.I. dai fatti a lui
ascritti nell’ambito del procedimento penale che lo aveva
visto imputato e condannato con sentenza irrevocabile per il
reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio
ovvero, in subordine, per sentir accertare che i pretesi
vantaggi erano stati acquisiti da Residenziale n Ligustro
s.r.l.
Precisava che nel procedimento penale gli erano state
addebitate illecite pressioni esercitate perché, nelle sue
funzioni di direttore generale della Previdenza presso il
Ministero del Lavoro, acquistasse, negli anni_ tra il 1987 e il
1989, al prezzo di lire 7.400.000.000, l’immobile sito in
Roma, via Pelizzi, n. 83/113, dalla s.r.l. Residenziale n
Ligustro, influenzando il dott. Calò, direttore generale
dell’I.N.P.D.A.I., e ricevendo dal Maresca, ex direttore
generale del Ministero delle Finanze e in rapporti di affari
con la società proprietaria dell’immobile, la somma di lire
300.000.000, a seguito dell’acquisto effettuato. A sostegno
della domanda sostenne che nessun danno aveva subito, per

4

successivamente essere trasferite all’Inps, nonché

effetto dell’acquisto, l’Istituto, considerata la somma alla
– quale era stata poi locato l’immobile.
Costituitosi in giudizio, il convenuto Ente contestò la
domanda. In via riconvenzionale, insistette perché l’attore
venisse condannato, in solido con i coimputati Vincenzo

risarcimento dei danni da esso subiti.
Il Maresca e il Calò resistettero, a loro volta, alle avverse
pretese.
Anche Residenziale n Ligustro s.r.l. si oppose alle istanze
attrici.
Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 183 cod. proc.
civ. l’attore chiese inoltre, in via subordinata, la condanna
della predetta società

ex art. 2041 cod. civ. alla rifusione,

in favore dell’attore, della eventuale diminuzione
_

patrimoniale, correlativa al danno liquidato dal giudice
adito.
2.

Con sentenza del 3 luglio 2003 il Tribunale, respinta la

domanda attrice, dichiarata inammissibile quella proposta
nelle note ex art. 183 cod. proc. civ., in accoglimento della
riconvenzionale spiegata dall’Istituto, condannò il Palmidoro,
il Maresca e il Calò, in solido tra loro, al pagamento della
somma di euro 5.133.919,34, a titolo di danno patrimoniale;
nonché, il Maresca e il Calò, dell’ulteriore somma di euro
500.000,00, per danno all’immagine subito dall’Ente, oltre
interessi legali dalla decisione al saldo.

Maresca e Francesco Calò, che chiese di chiamare in causa, al

Proposto hinc et inde gravame, la Corte d’appello, in data 19
• maggio 2008, in accoglimento dell’appello incidentale
dall’Inps, ha condannato il Palmidoro, in solido con il
Maresca e il Calò, al pagamento della somma di euro 500.000,00
a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori,

3.

Per la cassazione di detta pronuncia hanno proposto a

questa Corte distinti ricorsi Luigi Ubaldo Palmidoro e
Francesco Calò.
Al primo ha resistito con controricorso il solo Inps, mentre
al secondo ha risposto anche Residenziale Il Ligustro s.r.l.
4. Con atto del 1 0 febbraio 2013 il Palmidoro ha dichiarato di
rinunciare al ricorso.
Analoga rinuncia ha depositato il Calò il 24 settembre
successivo.
Entrambe le rinunce sono state accettate dall’Inps.
Conseguentemente i ricorsi, riuniti ex art. 335 cod. proc.
civ., devono essere dichiarati estinti, a norma dell’art. 390
cod. proc. civ.
Nulla sulle spese processuali,

ex art. 391, quarto comma, cod.

proc. civ., nei rapporti tra i ricorrenti e l’Inps.
Appare invece equo compensare integralmente quelle relative al
rapporto processuale tra il Calò e Residenziale Il Ligustro
s.r.l.
P.Q.M.

confermando nel resto l’impugnata sentenza.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara estinti. Compensa
integralmente tra le parti le spese del giudizio di
cassazione.

Roma, l ° ottobre 2013

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