Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23586 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 11/11/2011), n.23586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

FAMIGLIA DISCEPOLI ISTITUTO RELIGIOSO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta delega a

margine del ricorso, dall’Avv. CASSANO Umberto, elettivamente

domiciliato nel relativo studio, in Roma, Via Edoardo D’Onofrio n.

43;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ORVIETO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta delega in calce al controricorso,

dall’Avv. FINETTI Sergio, domiciliato in Roma, Via Barnaba Tortolini,

134, presso lo studio dell’Avv. Massimo Filiè;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 75/05/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Perugia – Sezione n. 05, in data 31/05/2006, depositata

il 22 dicembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 luglio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito, per l’Istituto ricorrente, l’Avv. Cassano;

Presente il P.M., Dott. LETTIERI Nicola, che ha espresso adesione

alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. A n. 8333/2007, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 75/05/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Perugia, Sezione n. 05, il 31.05.2006 e DEPOSITATA il 22 dicembre 2006.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello proposto dalla contribuente e riconosciuto sussistenti i presupposti impositivi.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso ICI degli anni 2002 e 2003, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 505 del 1992, art. 7, comma 1, lett. I).

3 – L’intimato Comune, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

4 – Il ricorso sembra potersi rigettare, tenuto conto che la ratio dell’impugnata decisione risulta coerente al principio secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), spetta a condizione che gli immobili – appartenenti ai soggetti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c) – siano destinati esclusivamente allo svolgimento di una delle attività contemplate nella norma medesima, tra le quali, nel caso degli enti ecclesiastici, anche quelle indicate nel richiamato della L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a), (attività di religione o di culto, cioè dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana). Ne consegue che il beneficio dell’esenzione dall’imposta non spetta in relazione agli immobili, appartenenti ad un ente ecclesiastico come pure agli enti di istruzione e beneficenza, ai quali quelli ecclesiastici aventi fine di religione o di culto sono, ai fini tributari, equiparati della L. 25 marzo 1985, n. 121, ex art. 7, che siano destinati allo svolgimento di attività oggettivamente commerciali (nella fattispecie, gestione di pensionati con pagamento di rette) Cass. n. 4645/2004, cfr. n. 21571/2004).

5 – Si ritiene, dunque, sussistano le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e la relativa definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosene il rigetto per manifesta infondatezza. Il Consigliere Relatore Antonino Dott. Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e la memoria 09.06.2011, nonchè il controricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo la relazione ed i principi ivi richiamati, è dell’avviso che lo stesso vada rigettato, per manifesta infondatezza;

Considerato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro millesettecento, di cui Euro milleseicento per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna l’Istituto ricorrente al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro millesettecento, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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