Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23586 del 09/10/2017
Cassazione civile, sez. I, 09/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.09/10/2017), n. 23586
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24995/2015 R.G., proposto da:
G.V., elettivamente domiciliato in Roma alla via V.
Orsini, presso lo studio dell’Avv. Lello Spoletini che lo
rappresenta e lo difende, come da mandato posto in calce all’atto
introduttivo del presente giudizio;
– ricorrente –
contro
P.N., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Riccardo
Capparelli e Pinuccia Calcaterra, ed elettivamente domiciliata
presso lo studio di quest’ultima, alla via Germanico n. 101 in Roma;
– controricorrente –
Fatto
PREMESSO
che G.V. ha proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza di separazione personale dei coniugi, pronunciata dalla Corte di Appello di Roma – Sezione Famiglia e Minori – n. 4831, pubblicata il 25 agosto 2015, affidandosi a sei motivi di ricorso;
– primo motivo: violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per erronea pronuncia della Corte territoriale in materia di cessazione della materia del contendere, e per la genericità della sentenza d’appello che ha, peraltro, erroneamente ritenuto sussistente la volontà transattiva delle parti;
secondo motivo: violazione dell’art. 156 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere il giudice di seconda istanza tenuto conto, nel negare al ricorrente il diritto al mantenimento, del tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza;
– terzo motivo: violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per omessa valutazione degli elementi di prova forniti dal ricorrente, in relazione alle ragioni della crisi della coppia;
– quarto motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.c., commi 1, 2 e u.c., ora art. 337 ter, commi 1, 2 e u.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere, la Corte capitolina, disposto e quantificato l’assegno da valere quale contributo per il mantenimento del figlio, posto a carico del ricorrente, senza aver valutato la sua condizione economica deteriore rispetto al tenore di vita della sua ex consorte; il ricorrente contesta, inoltre, le modalità con le quali è stato regolato il suo diritto di visita nei confronti del figlio;
– quinto motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4, per omissione di pronuncia della Corte di merito su tutte le domande proposte dal ricorrente;
– sesto motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’Appello condannato parte attrice al pagamento di un terzo delle spese di lite.
Osservato:
– che il ricorso ha assunto il n. 24995/2015 R.G.;
– che ha resistito con controricorso P.N.;
– che è stato depositato, in prossimità della data fissata per la trattazione, atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente, con firma autenticata dal suo difensore, Avv. Lello Spoletino;
Diritto
RITENUTO
– che sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio;
– che la dichiarazione va fatta con ordinanza in applicazione dell’art. 391 c.p.c.;
– che appare equo dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione, tenuto conto della complessità e della particolarità delle questioni trattate, nonchè del fatto che il ricorrente abbia rinunciato alla prosecuzione del giudizio favorendo, in tal modo, il recupero di un sereno rapporto personale tra le parti.
PQM
dichiara estinto il processo di cassazione per effetto della rinuncia depositata dal ricorrente; compensa tra le parti le spese di lite;
ordina, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.
Dispone che dell’ordinanza di estinzione sia data comunicazione ai difensori delle parti, avvertendoli che nei dieci giorni successivi può esser chiesta la fissazione dell’udienza.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017