Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23585 del 30/08/2021

Cassazione civile sez. III, 30/08/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 30/08/2021), n.23585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33820-2019 proposto da:

M.A.B., elettivamente domiciliato in Biella, via

Repubblica, 43, presso l’avv. MARCO CAVICCHIOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 557/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che:

M.A.B. è cittadino pakistano, del nord della regione del Punjab, dove è vissuto fino al suo espatrio in Italia: dalla sentenza si apprende che ha dovuto lasciare il suo paese, dopo avere ceduto in una contesa con i vicini, che si sono impossessati dei suoi terreni, per conservare i quali egli aveva avuto il sostegno dello zio, che però in uno scontro con gli usurpatori, ha ucciso uno di loro finendo in prigione; lo stesso ricorrente non è riuscito ad avere protezione dalle forze dell’ordine.

Impugna una sentenza della Corte di Appello di Torino che, confermando quella di primo grado, ha negato sia la protezione internazionale che quella umanitaria, ritenendo poco credibile il racconto del ricorrente, additandolo come mero migrante economico, e quindi non rientrante nelle forme previste della protezione internazionale, oltre ad escludere la protezione umanitaria per difetto di allegazioni utili. M.A. ricorre con due motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente ma non ha notificato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1. Entrambi i motivi vertono sulla protezione sussidiaria ex L. n. 251 del 2021, art. 14, cosi che il primo denuncia violazione di tale norma, mentre il secondo denuncia violazione degli artt. 115 e 183 c.p.c..

Gli argomenti del ricorrente sono i seguenti.

Intanto, la corte ha fatto riferimento a fonti di cui però non ha riportato il contenuto per intero, limitandosi semplicemente a citarle come fonti da cui ha tratto conoscenza.

Questo argomento è infondato.

Infatti, non è necessario che la corte di merito riporti il contenuto per esteso del rapporto a cui attinge, essendo sufficiente, cosi come lo è la motivazione per relationem, che indichi semplicemente la fonte da cui ha tratto la sua convinzione, in modo che le parti possano controllarne la rilevanza e fondatezza. Inoltre, la censura non è specifica se si limita a contestare la mera citazione della fonte, senza però eccepire che cosa sarebbe cambiato se fosse stata riportata per intero; senza cioè dimostrare che dalla mancata estesa citazione è derivata una lesione del diritto di difesa, ed in che termini.

Il secondo argomento di censura consiste nel ritenere che la valutazione è fatta alla intera regione del Punjab, e non già al Nord di tale regione, che è il luogo di provenienza del ricorrente.

Anche questo argomento è infondato.

Già sul piano logico, è semplice osservare che il giudizio sul tutto comprende quello su una parte: dire che nella intera regione del Punjab non c’e’ conflitto armato significa dire che non ve ne è altresì nella parte nord di tale regione, cosi che non costituisce decisione manchevole quella che, dovendo valutare se via sia una certa rilevante situazione in una parte di una regione, esclude che quella situazione sia ravvisabile in ogni parte di essa.

La terza censura contesta alla corte di aver tratto la sua conoscenza della situazione del paese di origine da fonti acquisite d’ufficio e non sottoposte al contraddittorio,

cosi violando l’art. 183 c.p.c., comma 8.

Il motivo è privo di pregio, anche quanto a questa (Ndr: testo originale non comprensibile).

In realtà è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si censuri l’omessa sottoposizione al contraddittorio delle COI acquisite d’ufficio, ove il motivo non indichi in quale modo l’omessa conoscenza delle COI da parte del richiedente abbia inficiato il giudizio conclusivo del giudice, né si alleghino nel ricorso altre e diverse fonti di conoscenza che si pongano in contrasto con le informazioni acquisite dal tribunale, così rendendo la censura priva di specificità (Cass. 899/2021). Ciò in applicazione del principio di diritto secondo cui In tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione dei “principi regolatori del giusto processo” e cioè delle regole processuali ex art. 360 c.p.c., n. 4, deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia. (Nella specie, il ricorrente ha dedotto la violazione dei principi regolatori del giusto processo in relazione all’irritualità della forma con cui l’atto di integrazione del contraddittorio era stato notificato, senza evidenziare in alcun modo quale pregiudizio la violazione denunciata avrebbe arrecato; la S.C., enunciando l’anzidetto principio, ha ritenuto la censura inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 2) (Cass. 22341/2017).

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2021

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