Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23585 del 21/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17957/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 205/23/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI BARI SEZIONE DISTACCATA di LECCE, emessa il 19/12/2014

e depositata il 30/01/2015;

vista la memoria ex art. 378 c.p.c., depositata dalla ricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con un unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce la “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, per avere la C.T.R. ritenuto assolto l’onere probatorio gravante sul contribuente, per vincere la presunzione legale prevista dalle norme citate (con riguardo ai versamenti sul c/c di n. 17 assegni circolari emessi in nome e per conto della società ICM s.r.l. in favore dell’avv. M., per un importo di Euro 79.500,00), semplicemente attraverso la produzione di documentazione integrante una “prova presentiva” – asseritamene “legittima soltanto per l’Ufficio” – e non anche una “prova certa”.

2. La censura è inammissibile, prima ancora che infondata.

3. Invero, a prescindere dal rilievo che le “presunzioni” di cui agli artt. 2727 c.c. e segg., appartengono al novero delle “prove”, disciplinate dal titolo 2 del libro 5, cod. civ., esattamente come la “prova documentale”, di cui possiedono (ove correttamente integrate) la medesima dignità di prova “ceda” (cfr. sull’efficacia della prova presuntiva, da ultimo, Cass. sez. 6-5 n. 4241 /16), la censura non coglie in realtà l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, in quanto i giudici regionali hanno esplicitamente ritenuto che la “dettagliata documentazione versata agli atti di causa dal contribuente” – ivi appositamente elencata e commentata – costituisse la “comprova che i detti (n 17) assegni circolari, al di là della intestazione nominale, fossero effettivamente destinati all’estinzione del debito contratto dalla società (di cui l’Avv. M. era socio e Amministratore) nei confronti del Dott. D.R.G. per prestazioni professionali da questi rese”.

4. Il ricorso va quindi rigettato senza necessità di statuizione sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.

5. Non ricorrono tuttavia i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art. 13, T.U.S.G., in quanto per la ricorrente amministrazione pubblica opera il meccanismo della prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. S.U. n. 9338/14; Cass. sez. 4-L, n. 1778/16 e 6-T n. 18893/16).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016

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