Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23585 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 09/10/2017, (ud. 22/06/2017, dep.09/10/2017),  n. 23585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10671/2011 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a., (CF (OMISSIS)) in persona del curatore,

rapp.to e difeso per procura in calce al ricorso dall’avv. Elena

Finocchiaro, elettivamente domiciliato in Roma alla v. Condotti n.

91 presso lo studio dell’avv. Stefano Sargenti (Studio Legale

Carabba & Partners);

– ricorrente –

contro

BRED BANQUE POPULAIRE, (CF (OMISSIS)), in persona del legale rapp.te

p.t., rapp.to e difeso per procura in calce al controricorso dagli

avv. Roberto Albertazzi e Romano Vaccarella, elettivamente

domiciliata in Roma al Corso Vittorio Emanuele II n. 269;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1035/2010 della Corte di Appello di Catania

depositata il 15 settembre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 22 giugno 2017 dal relatore dr. Aldo Ceniccola.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 1035 del 2010 la Corte di Appello di Catania, dopo aver rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Bred Banque Populaire ed accolta dal tribunale, rigettava nel merito l’azione revocatoria proposta dalla curatela del fallimento della società (OMISSIS) s.p.a. volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia di numerosi pagamenti eseguiti dalla società poi fallita sui conti intrattenuti presso la Banca convenuta, in quanto alcune operazioni rappresentavano mezzi anormali di pagamento ed altre erano rimesse solutorie revocabili a norma della L. Fall., art. 67, comma 2, sussistendo, nella prospettazione della curatela, la conoscenza dello stato di insolvenza, presunto per la revocatoria di cui alla L. Fall., art. 67, comma 1, e provato da una serie di elementi per la revocatoria di cui al comma 2;

osservava la Corte, per quanto ancora di interesse, che la domanda proposta dalla curatela appariva del tutto generica ed indeterminata, come generiche ed indeterminate erano le allegazioni probatorie e le richieste istruttorie formulate al riguardo. In modo del tutto generico, infatti, era stata denunciata l’anomalia di una serie indeterminata di pagamenti o comunque di operazioni bancarie compiute dalla fallita, senza la neppur minima specificazione di quali fossero state le operazioni anomale e per quale ammontare, nemmeno risultando nella prospettazione introduttiva la distinzione, se non cronologica, tra operazioni che ricadrebbero sotto la vigenza del comma 1 e quelle ricadenti sotto il dettato del comma 2;

osservava, inoltre, che se anche si fosse posto un problema di ricostruzione d’ufficio, della esistenza di rimesse solutorie nel periodo sospetto L. Fall., ex art. 67,comma 2, nessuna prova sarebbe stata fornita in ordine all’elemento soggettivo dell’appellata, non apparendo significativi nè l’analisi del bilancio (non risultando precisato quali tra tali bilanci fossero a conoscenza della Bred), nè la proposta di concordato stragiudiziale formulata dalla società in un periodo successivo rispetto a quello c.d. sospetto, come neppure la proroga di finanziamenti poteva considerarsi significativa, rappresentando, al contrario, un elemento indicatore di permanenza della fiducia riposta nei confronti del soggetto finanziato;

avverso tale sentenza la curatela propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi;

la Bred Banque Populaire resiste mediante controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113,163 e 164 c.p.c., della L. Fall., art. 67 (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), avendo la Corte errato nel ritenere la domanda introduttiva generica ed indeterminata, da un lato evidenziando come nella domanda fossero specificamente indicate le modalità anomale e quelle con intento solutorio e dall’altro operando un richiamo alla giurisprudenza di questa Corte sulla questione della nullità per indeterminatezza dell’oggetto e della causa petendi in tema di revocatoria di rimesse solutorie;

con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67 (art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), avendo la Corte errato nell’escludere l’anomalia in relazione al meccanismo per il quale le somme anticipate alla cliente per la presentazione di fatture o di documenti attestanti l’esportazione della merce all’estero venivano registrate al passivo sui conti anticipi e registrati in attivo come somme a credito per il cliente sul conto principale (fattispecie in relazione alla quale la Corte ha dichiarato di non comprendere quale sarebbe l’anomalia);

con il terzo mezzo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 184 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis), 345 e 356 c.p.c., nonchè l’omessa, erronea e contraddittoria motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), non avendo la Corte dato rilievo all’omessa fissazione, da parte del giudice di primo grado, dell’udienza prevista dall’art. 184 c.p.c. e all’omessa concessione dei termini per l’indicazione di nuovi mezzi di prova e documenti;

con il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 184 (nel testo vigente ratione temporis) e dell’art. 120 c.p.c. (in relazione alla L. Fall., art. 67,comma 2 ed all’art. 119 T.U.B.), nonchè l’omessa, erronea e contradditoria motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, per avere la Corte erroneamente mosso alla curatela la censura relativa alla mancata allegazione dell’esistenza di fidi o affidamenti bancari, laddove, al contrario, non solo tale distinzione venne effettuata nell’atto introduttivo, almeno limitatamente ai pagamenti con intento ripristinatorio o solutorio, ma la stessa istanza di esibizione dei documenti, illegittimamente disattesa dalla Corte, sarebbe stata decisiva sul punto;

con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione alla L. Fall., art. 67 (art. 360 c.p.c., n. 3) avendo la sentenza impugnata posto a carico della curatela l’onere di distinguere i pagamenti aventi finalità di ricostituzione della provvista dai pagamenti aventi lo scopo di diminuire la passività del conto, laddove, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, è la banca a dover provare, per escludere la natura solutoria del versamento, l’esistenza di un contratto di apertura di credito nonchè l’esatto ammontare dell’affidamento;

con il sesto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2, e degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 356 c.p.c. in relazione all’art. 184 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto decisivo, avendo la Corte omesso di considerare come la riscontrata carenza probatoria, in punto di scientia decoctionis, fosse dipesa dal mancato svolgimento, nel corso del giudizio di primo grado, dell’udienza di cui all’art. 184 c.p.c.; in ogni caso del tutto carenti ed illogiche sarebbero le argomentazioni concernenti l’irrilevanza sintomatica, ai fini della dimostrazione della scientia decoctionis, degli elementi valorizzati dalla curatela, quali le risultanze dei bilanci, il ricorso per l’ammissione alla procedura di amministrazione controllata e le proroghe concesse dalla banca;

in relazione ai primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, va preliminarmente precisato che secondo S.U. n. 8077 del 2012 “quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4,)”;

orbene, esaminando le parti rilevanti dell’atto di citazione, appare opportuno distinguere (come per altro è avvenuto nel caso esaminato dalle SU molto simile a quello in oggetto) tra la questione delle operazioni anomale da quella concernente le rimesse solutorie;

quanto alle operazioni anomale, rientranti nella L. Fall., art. 67, comma 1, pur volendo tenere in considerazione le precisazioni operate dal ricorrente in questa sede, resta oscuro il fatto costitutivo dell’anomalia genericamente segnalata dal ricorrente, non avendo questi mai provveduto chiaramente a collocare la fattispecie in una delle quattro ipotesi previste dalla norma richiamata; anche quando a pag. 6 e 7 del ricorso per cassazione vendono distinte le rimesse anomale e le rimesse solutorie (in ciò del resto richiamando quando trascritto nell’atto di citazione), il ricorrente continua ad operare un richiamo ad “operazioni anomale” non meglio precisate, al più facendo un generico riferimento ad atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi di pagamento (con ciò nulla aggiungendo al tenore testuale della norma richiamata);

l’onere del ricorrente di precisare il fatto generatore dell’anomalia denunciata appare d’altronde funzionale a consentire alla controparte un completo e consapevole esercizio del diritto di difesa (come del resto rimarcato dalla stessa Corte di Appello);

l’unico elemento più significativo evidenziato in proposito dal ricorrente e concernente il meccanismo di anticipazione su fatture nel caso di collegamento tra conto anticipi e conto ordinario, poi, non costituisce un’operazione anomala (come correttamente avvertito dalla Corte di Appello), ma al limite è suscettibile di integrare, ricorrendone le condizioni, un’ipotesi di revocatoria di rimesse solutorie ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2 (considerazione valevole con particolare rifermento a quanto esposto con il secondo motivo);

diversa è, invece, la questione concernente le rimesse solutorie, per le quali questa Corte ha più volte affermato che l’indicazione del numero del conto corrente sul quale sono effettuati i versamenti, la loro natura di pagamenti e del periodo sospetto da prendere in considerazione sono circostanze sufficienti a rendere edotto il convenuto della prestazione azionata, dovendosi pertanto escludere la nullità della citazione per indeterminatezza dell’oggetto (cfr. Cass. n. 10671 del 2011);

ma, venendo in rilievo rimesse il cui regime ricade nell’ambito della L. Fall., art. 67, comma 2, laddove l’onere della prova della scientia decoctionis è a carico della curatela, la doglianza esposta dal ricorrente deve ritenersi superata dalle considerazioni qui di seguito svolte in relazione al sesto motivo;

quest’ultimo, che può essere trattato congiuntamente al terzo per ragioni di connessione logica, è infondato;

il ricorrente, infatti, lamenta in proposito la mancata fissazione dell’udienza di cui all’art. 184 c.p.c., omissione che avrebbe pregiudicato la possibilità di dimostrare la scientia decoctionis;

senonchè la curatela, che nemmeno deduce di avere richiesto la fissazione di tale udienza (che, secondo l’art. 184 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, è subordinata all’istanza della parte), nulla dice su quali sarebbero stati i mezzi istruttori di cui avrebbe domandato l’amissione (in ipotesi di fissazione dell’udienza ex art. 184 o di concessione dei termini per l’indicazione di nuove prove ed il deposito di nuovi documenti), impedendo in tal modo di valutare l’effettivo peso e la reale decisività della doglianza formulata;

anche le censure mosse alle considerazioni svolte dalla Corte riguardo all’irrilevanza indici sintomatici (bilanci, concordato stragiudiziale e concessione di proroghe) appaiono non solo generiche ma attengono ad aspetti riservati alla valutazione del giudice del merito (che, sul punto, ha congruamente motivato);

l’infondatezza del sesto motivo induce quindi a ritenere del tutto corretta quella parte della sentenza che ha ritenuto insussistente la scientia decoctionis e dunque insussistente il presupposto fondamentale per l’applicabilità dell’art. 67, comma 2 alle rimesse solutorie; da ciò consegue l’assorbimento dei restanti motivi riguardanti le rimesse solutorie (del primo e del secondo, ma solo relativamente aì profili concernenti le rimesse; del quarto e del quinto concernenti esclusivamente le rimesse);

le considerazioni che precedono impongono dunque il rigetto del ricorso;

le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e pone le spese del giudizio di cassazione a carico del ricorrente, liquidandole in Euro 15.200 (di cui Euro 200 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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