Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23584 del 30/08/2021

Cassazione civile sez. III, 30/08/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 30/08/2021), n.23584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32278-2019 proposto da:

H.Z., elettivamente domiciliata in Milano, via Arquà, n.

20, presso l’avv. ROSALIA BENNATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 04/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che:

1.- H.Z. è cittadina cinese. Secondo il suo racconto, si è convertita al culto della Chiesa di Dio, avversato dal potere costituito, che tende a perseguitarne gli adepti, come avrebbe fatto con lei, mandando più volte la polizia a casa sua ed arrestando la sua amica e consorella per indurla a dare informazioni sulla Chiesa e sulla stessa ricorrente. In una seconda occasione, la polizia avrebbe fatto irruzione durante una riunione di fedeli, ma la ricorrente è riuscita a sottrarsi alla cattura, scappando da una finestra ed infine espatriando.

In Italia ha chiesto la protezione internazionale ed umanitaria

– impugna un decreto del Tribunale di Milano, che, ritenendo non veritiero il suo racconto, ha rigettato la domanda di protezione internazionale, compresa quella sussidiaria, ed ha altresì ritenuto, ai fini della protezione umanitaria, che la ricorrente non si è integrata in Italia, e non ha pericoli da correre in caso di rimpatrio. 3.-Il ricorso è basato su due motivi, articolati in diverse censure. Il Ministero si è costituito ma non ha notificato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

4.- Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 25 del 2008, art. 35 bis: ritiene la ricorrente che la decisione sia nulla in quanto il Tribunale non ha proceduto a nuova audizione a cui invece doveva procedere stante la mancanza di videoregistrazione.

Il motivo, in realtà, da un lato, sembra censurare la mancata audizione, mentre, per altro verso, contesta la mancata fissazione della udienza di comparizione: due violazioni di diversa rilevanza.

Ad ogni modo è infondato.

E’ regola che ove venga impugnato il provvedimento di diniego della commissione territoriale e non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza di comparizione delle parti ma, se non sono dedotti fatti nuovi o ulteriori temi d’indagine, non ha l’obbligo di procedere all’audizione del richiedente, salvo che quest’ultimo non ne faccia espressa richiesta deducendo la necessità di specifici chiarimenti, correzioni e delucidazioni sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa (Cass. 25439/2020; Cass. 21584/2020).

L’udienza di comparizione risulta essere stata fissata (con provvedimento del 9.1.2019), e non è provato che vi fossero fatti nuovi da sottoporre al giudice.

Il motivo contiene, poi, altre due censure: a) la prima nel senso di una pretesa apparenza di motivazione, peraltro basata sulla mancata valutazione di non meglio identificata documentazione; b) la seconda di violazione del principio del non refoulement sempre per non essere stata valutata la cennata documentazione.

Entrambe le censure sono inammissibili, in quanto del tutto generiche ed assertorie, prive di qualsiasi riferimento alla motivazione e inosservanti dell’art. 366 c.p.c., n. 6. La censura sub a) è anche inidonea, là dove appoggia la pretesa apparenza di motivazione ad elementi aliunde rispetto alla motivazione, cioè la non meglio identificata documentazione 5.- Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3 della L. n. 25 del 2008, art. 8, ed omesso esame.

Essenzialmente mirato a censurare il giudizio di inverosimiglianza del racconto fatto dalla ricorrente, ma contiene censura anche del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

Quanto alla credibilità del racconto, secondo la ricorrente, il Tribunale in primo luogo ha reso una motivazione apparente, in quanto stereotipata, e non aderente al caso concreto; in secondo luogo, ha trascurato la documentazione probatoria offerta, e soprattutto la condizione della Cina riguardo alla libertà religiosa.

Quanto alla protezione sussidiaria, si assume come infondata la tesi che la persecuzione religiosa non sia una persecuzione rilevante; quanto alla umanitaria invece non si è tenuto conto del tempo ormai trascorso dalla ricorrente in Italia, che invece in altri casi, il medesimo Tribunale, ha ritenuto rilevante.

Il motivo è infondato.

Intanto il giudizio di verosimiglianza è reso conformemente ai criteri della L. n. 251 del 2007, art. 3: il Tribunale indica in modo specifico, e non già stereotipato, le ragioni della sua decisione, che stanno nella genericità del racconto e nella sua intrinseca inverosimiglianza: la ricorrente, pur ritenendo di essere sorvegliata, minacciata di arresto, è espatriata con regolare visto, oltre ad altre incongruenze, che vengono ampiamente messe in luce.

Peraltro, il Tribunale replica alla giustificazione addotta dalla ricorrente- secondo la quale il visto è stato possibile a causa della diversità della polizia addetta alla frontiera rispetto a quella addetta alla repressione dei reati riportando fonti da cui si evince che le informazioni sui ricercati circolano in Cina tra le forze dell’ordine (p. 10).

Va ribadito che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. Detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni (Cass. 14674/2020).

Quanto invece alla protezione sussidiaria si fa questione di quella prevista alle lettere a) e b), in quanto si discute della rilevanza della persecuzione religiosa, forma di protezione che però presuppone la veridicità del racconto; quanto infine alla protezione umanitaria, la censura è fuori dalla ratio decidendi, che è basata, al contrario, proprio sulla ritenuta non integrazione in Italia (p. 17), e sulla circostanza che in Cina (p. 16), secondo l’accertamento in fatto del Tribunale, non v’e’ repressione in termini violenti, come quelli riferiti dalla ricorrente, della libertà religiosa.

Ratio questa, in sostanza, non adeguatamente contestata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2021

 

 

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