Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23584 del 21/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 21/11/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23584
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul regolamento di competenza di ufficio proposto dal Tribunale di
Genova con ordinanza N. 3479/2016 del 26/04/2016 nel procedimento
tra:
B.G.;
– ricorrenti –
contro
EQUITALIA NORD SPA, (OMISSIS);
– intimati –
sulle conclusioni del P.G. in persona del Dott. Alberto Celeste che
visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in
camera di consiglio, ritenga fondata l’istanza di regolamento di
competenza d’ufficio, e dichiari competente il Giudice di Pace di
Chiavari, con le conseguenze di legge;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Genova ha richiesto d’ufficio (ex art. 45 c.p.c.) regolamento di competenza in relazione alla controversia promossa da B.G. nei confronti di Equitalia Nord s.p.a., avente ad oggetto l’opposizione avverso un preavviso di fermo amministrativo per il mancato pagamento di cartelle esattoriali afferenti a violazioni del C.d.S..
Dato atto che la causa è stata riassunta avanti ad esso a seguito di dichiarazione di incompetenza da parte del Giudice di Pace di Chiavari (che aveva ritenuto che ricorresse un’ipotesi di opposizione agli atti esecutivi, rientrante nella competenza ratione materiae del giudice superiore, ex art. 617 c.p.c.), il Tribunale genovese ha ritenuto che il primo giudice non abbia fatto buon governo del principio espresso da Cass., S.U. n. 15354/2015, secondo cui “il fermo amministrativo… ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa” e che “la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore”; richiamato tale principio e rilevato l’attore aveva “limitato la domanda alle questioni inerenti le sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S…., contestando sia la sussistenza del credito, sia l’illegittimità del fermo”, il Tribunale ha ritenuto che per tale domanda, “quale accertamento negativo della pretesa creditoria, la competenza per materia è quella del Giudice di Pace… del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 , ex art. 7 … e quindi del Giudice di Pace di Chiavari originariamente adito”.
Il P.M. ha concluso per l’accoglimento dell’istanza e per l’affermazione della competenza del Giudice di Pace di Chiavari.
Il ricorso è ammissibile e fondato.
Ammissibile alla luce dei principi espressi da Cass., S.U. n. 15354/2015 (oltrechè da Cass. n. 19792/2008 e Cass. n. 728/2015), dato che il giudice avanti al quale la causa era stata riassunta ha declinato – a sua volta – la propria competenza per ragioni di materia (a differenza di quanto avvenuto nel caso scrutinato da Cass., S.U. n. 15354/2015, in cui – pur ricorrendo un’ipotesi analoga – il giudice remittente aveva ritenuto che la causa rientrasse nella competenza di altro Ufficio per ragioni di valore).
Fondato in quanto – per le ragioni espresse da Cass., S.U. n. 15354/2015 – l’impugnativa svolta dal B. non si sostanzia in un’opposizione agli atti esecutivi, ma in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, che – nel caso – attiene alla materia delle sanzioni amministrative conseguenti a violazione del Codice della Strada e appartiene alla competenza del Giudice di Pace.
Non deve provvedersi sulle spese di lite, trattandosi di regolamento proposto d’ufficio e non essendovi stato svolgimento di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Giudice di Pace di Chiavari. Nulla per spese.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016