Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23584 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 09/10/2017, (ud. 22/06/2017, dep.09/10/2017),  n. 23584

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8469/2011 proposto da:

A.S.L. AT di ASTI già A.S.L. (OMISSIS), (CF (OMISSIS)) in persona

del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa per procura in calce ai

ricorso dagli avv. Enrico Ponzone e Massimo Mannocchi, presso

quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, Lungo Tevere Arnaldo

da Brescia n. 9/10;

– ricorrente –

contro

IAL CISL PIEMONTE, in amministrazione straordinaria (CF (OMISSIS)),

in persona del commissario straordinario, rapp.to e difeso per

procura a margine del controricorso dagli avv. Giuseppe M. Ricci e

Roberto Mastrosanti, presso quest’ultimo elettivamente domiciliato

in Roma al viale G. Mazzini n. 55;

– controricorrente –

avverso il decreto del 17 febbraio 2011 del Tribunale di Torino;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 22 giugno 2017 dal relatore dr. Aldo Ceniccola.

Fatto

RILEVATO

che:

con decreto del 17.2.2011 il Tribunale di Torino respingeva l’opposizione allo stato passivo proposta dalla Asl Asti avverso il decreto con il quale il giudice delegato aveva ammesso al passivo dello Ial Cisl Piemonte, in amministrazione straordinaria, la somma di Euro 37.868,71 ma solo in via chirografaria, negando il privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 2;

osservava il Tribunale che, avendo la Asl stipulato una convenzione con lo Ial al fine di autorizzare i propri dipendenti a svolgere attività didattica retribuita in orario non lavorativo ed essendosi impegnata ad emettere regolare fattura per le prestazioni svolte dai propri dipendenti nei confronti dello Ial, versando a favore di ciascuno il corrispettivo previa trattenuta del 5%, il rapporto in esame non presentava alcun tratto caratteristico del contratto d’opera intellettuale tipizzato dagli artt. 2229 c.c. per cui non intercorrendo alcun rapporto diretto tra lo Ial e i dipendenti e non potendosi qualificare come prestazione di opera professionale la convenzione intercorsa tra i due enti, semplicemente finalizzata, invece, alla fornitura di un ausilio didattico, al credito in oggetto non poteva essere riconosciuta natura privilegiata; avverso tale decreto la Asl Asti propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi;

lo Ial Cisl Piemonte in amministrazione straordinaria resiste mediante controricorso, depositando altresì memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione di norme di diritto (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), avendo il Tribunale trascurato di considerare il riferimento normativo, costituito dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 27 che consente al personale del S.S.N. di svolgere prestazioni professionali anche a favore di altre istituzioni pubbliche non sanitarie e a favore di privati in un quadro normativo definito con apposita convenzione tra tali soggetti: nel caso di specie le undici convenzioni intercorse tra le parti in causa prevedevano che il compenso per le prestazioni professionali effettuate doveva affluire all’amministrazione di appartenenza del professionista che doveva poi provvedere ad attribuire il 95% al dipendente avente diritto, quale prestatore della consulenza, trattenendo il restante 5%;

con il secondo mezzo lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei Ccnl (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) non avendo il Tribunale correttamente valorizzato il rapporto intercorrente tra i singoli docenti ed il destinatario della prestazione, atteso che da un lato era lo Ial che contattava direttamente i docenti e dall’altro lo schermo della convenzione con la Asl si era reso necessario a causa del rilievo mosso dalla cassa previdenziale in relazione ad una prassi precedentemente seguita;

con il terzo motivo il ricorrente lamenta la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine ai documenti prodotti in giudizio ed a fatti controversi e decisivi (art. 360 c.p.c., n. 5), avendo il Tribunale dichiarato l’insussistenza agli atti di un documento, ossia l’autorizzazione dell’Ente di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53 regolarmente depositato;

con il quarto motivo il ricorrente prospetta, in via subordinata al mancato accoglimento di uno dei motivi precedenti, una questione di legittimità costituzionale della normativa richiamata in ricorso, ove interpretata nel senso di non permettere ai pubblici dipendenti professionisti della Asl di usufruire delle agevolazioni e dei privilegi riconosciuti ai privati, con conseguente violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost.;

con il quindi mezzo lamenta l’assenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alle domande subordinate svolte dalle parti nel giudizio di opposizione (art. 360 c.p.c., n. 5), avendo il tribunale trascurato di considerare che entrambe le parti avevano presentato le medesime conclusioni sebbene in via subordinata; con il sesto motivo lamenta l’omessa motivazione in ordine alla liquidazione delle spese, poste a carico dell’opponente semplicemente facendo riferimento al criterio della soccombenza;

i primi due motivi, che per la loro connessione logica possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati;

la ragione individuata dal Tribunale come ostativa al riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2 (previsto riguardo alle retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione) risiede nelle circostanze che nessun rapporto contrattuale diretto sarebbe nel caso di specie intercorso tra lo Ial (destinatario della prestazione) e i dipendenti della A.s.l. e che non potrebbe essere qualificata come prestazione di opera professionale quella scaturente da una convenzione intercorsa tra due enti pubblici finalizzata alla fornitura da parte della Asl di un ausilio didattico allo Ial Cisl Piemonte;

Il funzionamento della convenzione risulta ricostruito nei dettagli anche nella sentenza impugnata (ciò a riprova che i fatti esposti dal ricorrente non sono affatto nuovi rispetto a quelli intorno ai quali si è sviluppato il dibattito processuale nella precedente fase), laddove si osserva che in base alla richiamata convenzione la Asl si era impegnata non solo ad autorizzare i propri dipendenti a svolgere l’attività didattica retribuita ma anche ad emettere regolare fattura per le prestazioni svolte dai dipendenti e – a seguito del pagamento da parte dello Ial – a versare il 95% del corrispettivo in favore di questi ultimi, trattenendo per sè il restante 5%;

la principale difficoltà nel riconoscere il privilegio nel caso in esame andrebbe ravvisata nella circostanza che mentre la norma testualmente riconosce il privilegio al prestatore di opera intellettuale (e cioè a colui che esegue personalmente l’incarico assunto, ai sensi dell’art. 2232 c.c.), nel caso in esame il credito è fatto valere da un soggetto (la A.s.l.) differente dal prestatore e che tuttavia presenta due innegabili peculiarità: in primo luogo è il soggetto che ha stipulato la convenzione con la quale ha consentito al proprio personale di svolgere la prestazione d’opera intellettuale ed in secondo luogo è il soggetto che, in base alla convenzione, riceve il corrispettivo, destinato all’esecutore materiale della prestazione nella misura del 95%;

la predetta difficoltà di inquadramento può tuttavia essere superata richiamando il principio sostenuto da questa Corte (v. da ultimo sentenza n. 6285 del 2016) in tema di richiesta di insinuazione al passivo da parte di uno studio legale associato, laddove, pur premettendosi che, come da costante giurisprudenza, tale richiesta lascia presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale da cui quel credito è derivato (salva l’allegazione e prova di un accordo tra gli associati che preveda la cessione all’associazione del credito al compenso per la prestazione professionale svolta dal singolo associato, che ha in tal caso natura personale e quindi collocazione privilegiata), significativamente si precisa che la cessione del credito non esaurisce i termini della questione (nel senso che la mancanza della cessione non comporta di per sè la non riconoscibilità del privilegio), in quanto la presunzione di esclusione della personalità del rapporto può essere superata in presenza di una prova che consenta di individuare i compensi riferiti alle prestazioni direttamente e personalmente svolte dal singolo associato dello studio e, in simile evenienza, non può precludere ex sè il riconoscimento della prelazione a quel singolo personale credito. Prosegue la Corte, nel ricordato precedente, che “alla legittimazione ad agire non può riconoscersi l’idoneità ad incidere in maniera così determinante sulla causa del credito che è e resta ancorata ad attività riferibile direttamente al professionista”, sicchè, nel rispetto dei limiti dell’interpretazione estensiva dell’art. 2751 bis c.c., n. 2, deve ritenersi che la domanda di insinuazione al passivo in via privilegiata da parte dello studio professionale faccia presumere che non spetti il privilegio, a meno che l’istante non provi che il credito si riferisca alla prestazione svolta personalmente dal professionista “in via esclusiva o prevalente” e sia di pertinenza dello stesso professionista “pur se formalmente richiesto dall’associazione”; “ne conseguirà la rigorosa indagine sul concreto espletamento della prestazione professionale, tenendosi anche conto della dimensione dell’associazione professionale, ed il riconoscimento del privilegio in oggetto limitatamente al credito o alla parte di esso per il quale sarà data dalla parte la prova rigorosa in oggetto”;

tali principi appaiono pertinenti al caso in esame, dove se è vero che la richiesta di privilegio proviene dal soggetto che ha stipulato la convenzione ed è certamente differente da colui che personalmente ha eseguito la prestazione, non vi è alcun dubbio che il credito, nella incontestata misura pari al 95%, spetti al singolo prestatore di opera, e trovi nella prestazione di opera la causa della propria origine, sicchè il fatto che tale credito formalmente venga fatto valere da un soggetto diverso (ossia dalla A.s.l.) non toglie che tale credito (ed il conseguente privilegio) sia pur sempre destinato, nell’indicata misura, a retribuire e compensare la prestazione personalmente svolta dal dipendente;

la condivisione dei predetti rilievi comporta l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso; il decreto va pertanto cassato rinviando al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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