Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23583 del 30/08/2021

Cassazione civile sez. III, 30/08/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 30/08/2021), n.23583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32260-2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Milano, via Privata

Aquila, n. 112, presso l’avv. Davide Verlato;

– Ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 16/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che:

l.- S.M. è cittadino del Ghana, dove è vissuto sino a quando, secondo il suo racconto, durante una malattia del padre, alcuni parenti hanno cercato di impossessarsi dei beni di famiglia arrivando ad uccidere la madre, ma attribuendone la colpa a lui, che, per sfuggire cosi ad una ingiusta accusa, ha trovato rifugio presso un tale, che, in cambio del soccorso, ha chiesto la conversione del ricorrente dalla religione islamica a quella cristiana, ma che è stato poi ucciso anche lui per iniziativa dei parenti di S. che lo cercavano per vendicarsi della morte della madre.

S. ha dunque deciso di abbandonare il paese, ed in Italia ha chiesto la protezione internazionale e quella umanitaria.

2.- Impugna un decreto del Tribunale di Milano che, ritenuto non credibile il racconto, ha escluso anche la protezione sussidiaria non ravvisando conflitto armato in Ghana, ed ha escluso la protezione umanitaria, non risultando situazioni di vulnerabilità in caso di rimpatrio.

3.-Ricorre S. con due motivi.

Il Ministero si è costituito ma non ha notificato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

4.- Con il primo motivo si denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3, quanto al giudizio di credibilità.

Il ricorrente lamenta che il giudice di merito non ha fatto sforzo istruttorio alcuno per valutare la credibilità del suo racconto, è dunque venuto meno all’obbligo di cooperazione istruttoria, ed in particolare avrebbe potuto trarre riscontri alla sua narrazione dalla situazione sociopolitica del Ghana.

Il motivo è infondato.

La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. Detta valutazione, se effettuata secondo criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni (Cass. 14674/ 2020).

La corte di merito ha valutato il racconto secondo i suddetti criteri di credibilità intrinseca ed estrinseca, ed ha motivato le ragioni del giudizio di inverosimiglianza (p.6).

Non era dunque necessario attivare i poteri di cooperazione istruttoria, in quanto alcun dubbio era emerso circa la non verosimiglianza del racconto.

5 – Il secondo motivo denuncia sia omesso esame di un fatto rilevante e controverso che violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5.

E’ riferito alla protezione umanitaria. Secondo il ricorrente la corte avrebbe disatteso il criterio legale di giudizio, ricavando il rifiuto della protezione umanitaria dal giudizio di inverosimiglianza (“ha escluso tale possibilità principalmente sulla base della ritenuta non credibilità del racconto” ecc., p. 8).

Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale ha reso il suo giudizio in tema di protezione umanitaria ritenendo che all’esito della comparazione tra il livello di integrazione raggiunto e la situazione del paese di origine, criterio questo indicato da questa Corte (Sez. U. 29459/2019), si dovesse escludere una qualche forma di vulnerabilità il ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2021

 

 

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