Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23583 del 11/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 11/11/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 11/11/2011), n.23583
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in
carica, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato,
presso la quale sono domiciliati in Roma in Via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
B.C.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,
n. 126/4/04, depositata il 4 febbraio 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12
luglio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;
udito l’avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per i ricorrenti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FEDELI Massimo, che ha concluso per l’estinzione del ricorso per
rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Roma (OMISSIS), ha ritenuto che l’avviso di accertamento ai fini dell’IVA per l’anno 1993 era stato notificato a B.C. oltre il termine fissato, a pena di decadenza, dal D.P.R. 29 settembre 1972, n. 633, art. 57.
Il contribuente non ha svolto attività difensiva nella presente sede.
Con l’unico motivo l’amministrazione ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, assume che l’atto impositivo sarebbe stato notificato tempestivamente.
In data 6 luglio 2011 l’amministrazione ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
Va pertanto dichiarata l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ..
Non vi è luogo a provvedere sulle spese in considerazione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011