Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23582 del 23/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 23/09/2019, (ud. 06/06/2019, dep. 23/09/2019), n.23582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25702-2017 proposto da:

OTTANA ENERGIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN NICOLA DA

TOLENTINO 67, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PARLATORE, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIERO ANGELO B.

TRUDDA, ENRICO ATTANASIO e TOMMASO LI BASSI;

– ricorrente –

contro

U.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati ANGELA CAREDDU e MARIA PINTORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 210/2017 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI di

SASSARI, depositata il 28/08/2017, R.G. N. 92/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2019 dal Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’estinzione del

procedimento per intervenuta rinuncia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 210/2017, depositata il 28 agosto 2017, la Corte d’appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Nuoro, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a U.D., con lettera in data 27/5/2009, da Ottana Energia S.p.A. per impossibilità sopravvenuta della prestazione conseguente allo stato di carcerazione del lavoratore per espiazione pena, condannando la società alla reintegrazione dell’appellante nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento del danno, di una indennità pari alla retribuzione globale di fatto a decorrere dalla data del recesso.

2. La Corte – premesso che lo stato di carcerazione aveva avuto una durata limitata (dal 25/3/2009, data di revoca di un precedente affidamento in prova, al 20/11/2009) – ha rilevato come l’assenza del lavoratore avesse comportato, fino al licenziamento, il ricorso al lavoro straordinario di altri dipendenti con le stesse mansioni e in seguito la stipula di un contratto a tempo determinato, peraltro avente scadenza nel novembre 2009, sicchè era da ritenere che l’impossibilità temporanea della prestazione lavorativa non avesse recato alcuna seria alterazione delle funzioni produttive, nè alcuna compromissione della struttura organizzativa dell’impresa.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Ottana Energia S.p.A. con tre motivi, cui ha resistito il lavoratore con controricorso.

4. Risulta depositato, da parte della società, atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., sottoscritto per adesione dal lavoratore.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con atto in data 3 maggio 2019 Ottana Energia S.p.A. ha dichiarato di rinunciare al ricorso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 390 c.p.c..

2. L’atto di rinuncia risulta sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della società ricorrente nonchè dal suo procuratore; esso, inoltre, è stato ritualmente notificato.

3. Ricorrono, pertanto, le condizioni perchè possa dichiararsi l’estinzione del processo.

4. L’atto risulta altresì sottoscritto per adesione dal controricorrente personalmente e dai suoi procuratori.

5. Ne consegue che non vi è luogo a pronuncia sulle spese (art. 391 c.p.c., u.c.).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2019

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