Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23582 del 11/11/2011
Cassazione civile sez. III, 11/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 11/11/2011), n.23582
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 23473/2010 proposto da:
A.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato MARETTO
MASSIMO, rappresentato e difeso dagli avvocati TAFURI Antonio, TAFURI
VINCENZO giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA RICERCA, MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI, MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per legge;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2813/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 28/09/2009; R.G.N. 1782/2005.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/10/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A.G., medico specializzato nel 1989, propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti del Ministero della Sanità, del Ministero dell’Università e della Ricerca e del Ministero del Tesoro per la tardiva trasposizione nell’ordinamento italiano delle direttive in tema di remunerazione degli specializzandi, accogliendo l’eccezione di prescrizione quinquennale avanzata dai convenuti.
Gli intimati, cui il ricorso è stato notificato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, resistono con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La nullità della notifica del ricorso per cassazione, effettuata presso l’Avvocatura distrettuale di Napoli invece che presso l’Avvocatura generale, è sanata con effetto ex tunc dalla costituzione in giudizio dei convenuti, anche dopo il decorso del termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ. (Cass. 27 aprile 2011 n. 9411).
2.- Con l’unico motivo il ricorrente, sotto il profilo della violazione di legge, pone il tema della durata (decennale e non quinquennale) della prescrizione.
2.1.- Il mezzo è fondato.
Questa Corte, a Sezioni Unite, ha affermato che in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto – anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria – allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell’ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell’ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall’ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un’idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all’adempimento di una obbligazione ex lege riconducibile all’area della responsabilità contrattuale, all’ordinario termine decennale di prescrizione (Cass., SSUU 17 aprile 2009 n. 9147).
3.- Accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto enunciato sub 2.1. valutando quindi la ammissibilità e fondatezza degli altri motivi di appello dell’Avvocatura.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011