Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23581 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. I, 27/10/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 27/10/2020), n.23581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16350/2019 proposto da:

A.Z., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Paolo Tacchi Venturi, giusta procura su foglio

congiunto al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore

domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– intimato –

avverso la sentenza n. 753/2018 della CORTE DI APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 05/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/07/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

A.Z., nato in (OMISSIS), con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, aveva impugnato dinanzi il Tribunale di Caltanissetta, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego adottato della Commissione Territoriale in merito alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria; la decisione è stata confermata con la sentenza di appello oggi impugnata.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio Paese perchè i talebani avevano pronunciato una condanna a morte in suo danno, in conseguenza della denuncia da lui sporta presso gli organi di Polizia nei confronti del M. del suo villaggio.

I fatti narrati non sono stati ritenuti credibili perchè vaghi e non circostanziati.

La Corte territoriale ha, comunque, escluso – anche a voler ritenere veritiero il racconto – la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non ritenendo che ricorresse, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), il rischio grave di morte o di assoggettamento a trattamenti inumani e degradanti, e, ex art. 14, lett. c) della stessa legge – sulla scorta dell’esame di fonti accreditate (Report internazionali – EASO 2017 – DFAE 2017 – IGC 2016) -, una situazione di violenza generalizzata nel distretto del Punjab di provenienza del richiedente, tale da porre in pericolo la vita di un civile a cagione della sua presenza nel territorio dello Stato.

Infine, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, avendo preliminarmente e decisivamente affermato che la richiesta di tale beneficio, negato dal primo giudice, non era stata reiterata con i motivi di gravame (fol. 9 della sent. imp.).

Avverso detta sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione con tre mezzi, concernenti le domande di riconoscimento della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ove accompagnata dall’integrazione nel territorio italiano.

Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 bis.

Il ricorrente si duole che la Corte nissena non abbia accolto la domanda di protezione umanitaria affermando che non sarebbero stati allegati elementi di vulnerabilità, riferiti all’assenza di un potere statuale idoneo ad assicurare il rispetto delle regole, dell’ordine pubblico e dei diritti in relazione alla vicenda personale del richiedente.

A parere del ricorrente, costituendo la protezione umanitaria una fattispecie autonoma e distinta rispetto alle atre forme di protezione internazionale, la Corte territoriale avrebbe dovuto analizzare la situazione di fatto in relazione alla specifica domanda e valutare gli elementi di vulnerabilità, l’integrazione in Italia e compiere la comparazione tra le condizioni di vita, come previsto ex Cass. n. 4455/2018.

Il motivo è inammissibile.

Giova rammentare che “In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio” (Cass. n. 20694 del 09/08/2018) e che anche in tema di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, l’attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l’attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell’allegazione; ne consegue che il ricorso per cassazione deve allegare il motivo che, coltivato in appello secondo il canone della specificità della critica difensiva ex art. 342 c.p.c., sia stato in tesi erroneamente disatteso, restando altrimenti precluso l’esercizio del controllo demandato alla S.C. anche in ordine alla mancata attivazione dei detti poteri istruttori officiosi (cfr. Cass. n. 13403 del 17/05/2019).

Nel caso di specie la doglianza è, sul punto, del tutto generica e non coglie in alcun modo, nè contesta il decisivo passaggio motivazionale, dove è esplicitamente detto che la richiesta di protezione umanitaria non era stata reiterata con i motivi di gravame e che giustifica la declaratoria di inammissibilità del motivo.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in merito all’inosservanza del principio dell’attenuazione dell’onere probatorio in materia di protezione internazionale ed alla valutazione di non credibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente circa le ragioni dell’allontanamento dalla Patria.

Il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia affermato che egli aveva omesso di fornite elementi utili a verificare la veridicità dei fatti narrati.

Il motivo è inammissibile.

In proposito va ricordato che “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati. La valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate.” (Cass. n. 27503 del 30/10/2018; cfr. Cass. n. 19197 del 28/09/2015,) e che “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. n. 16925 del 27/06/2018). Nel caso di specie la censura si limita sostanzialmente a sollecitare una rivalutazione degli elementi in termini conformi alle aspettative del ricorrente, senza indicare alcun fatto che non sia stato già oggetto di valutazione, tali non potendo essere qualificati nemmeno i documenti indicati nel motivo (copia della denunzia alla polizia locale e certificato di morte del fratello – fol. 10 del ricorso) il cui contenuto e la cui decisività rispetto alle vicende narrate non è affatto illustrata dal ricorrente.

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per l’impiego di fonti informative non idonee, sostenendo che la Corte nissena non avrebbe preso in considerazione altre fonti autorevoli.

Il motivo è inammissibile.

“In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. n. 26728 del 21/10/2019), mentre nel caso di specie la censura risulta generica e non individua alcuna altra fonte alternativa.

4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensive dell’intimato.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

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