Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23581 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. III, 11/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 11/11/2011), n.23581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17763/2010 proposto da:

S.L. (OMISSIS), B.R.

(OMISSIS), F.M. (OMISSIS), A.

V. (OMISSIS), C.L. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avv. D’ANGELO Francesco in

80100 NAPOLI, Via C. Rosaroll 70, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO SALUTE, LAVORO E POLITICHE SOCIALI, MINISTERO ISTRUZIONE

UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI

MINISTRI in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende per

legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1686/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/05/2009 R.G.N. 357/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato FRANCESCO D’ANGELO;

udito l’Avvocato FIGLIOLIA ETTORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso con l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.R., C.L., F.M., S. L. e A.V., medici che hanno conseguito la specializzazione nel periodo tra il 1/1/84 e l’anno accademico 1991/92, propongono ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha rigettato il loro gravame avverso la sentenza di primo grado del Tribunale, che aveva respinto, ritenendo maturata la prescrizione decennale, la loro domanda di condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Sanità e del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica al pagamento de compenso previsto dalle norme comunitarie ed al risarcimento del danno per l’illecito commesso dal legislatore italiano.

Gli intimati resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo, sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrenti propongono il tema della decorrenza della prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno per la tardiva ed incompleta trasposizione della direttiva, decorrenza che – secondo il giudice a quo – dovrebbe ancorarsi al “momento del conseguimento dell’attestato di specializzazione, ovvero ancora prima, ossia al termine di ciascuno degli anni di frequentazione del corso di specializzazione” mentre, secondo i ricorrenti, dovrebbe fissarsi “all’atto della pubblicazione del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257”.

1.1.- Il mezzo è fondato, nei termini di seguito precisati.

Va premesso che, riguardo alla eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, il Collegio non è vincolato dalla prospettazione dei ricorrenti. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la riserva alla parte del potere di sollevare l’eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare l’effetto estintivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell’inerzia) le norme applicabili al caso di specie (Cass., SSUU 25 luglio 2002 n. 10955). Il che, ovviamente, vale anche per la parte contro la quale l’eccezione è proposta e che neghi il verificarsi del menzionato effetto estintivo.

Ciò posto, va ricordato, quanto alla individuazione del dies a quo del termine prescrizionale decennale del diritto al risarcimento del danno, spettante ai medici specializzati, che questa Corte ha affermato che il termine di prescrizione comincia a decorrere il 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, in quanto soltanto da tale data i soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991 hanno avuto la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento della normativa europea (Cass. 17 maggio 2011 n. 10813).

Il ricorso va pertanto accolto nei sensi che precedono, restando così irrilevante la diversa indicazione, in sentenza, rispetto al ricorso, della data di notifica dell’atto introduttivo.

2.- La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto enunciato sub 1.1.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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