Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2358 del 02/02/2010

Cassazione civile sez. III, 02/02/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 02/02/2010), n.2358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12308/2005 proposto da:

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41,

presso lo studio dell’avvocato PATTI SALVATORE LUCIO, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio

FRANCESCA VOLKHART in PRATO 27/4/2005, rep. n. 14121;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA (OMISSIS) in persona del Commissario Lodatore Avv.

I.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO

34, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.F., G.M., NUOVA TIRRENA COMPAGNIA DI

ASSICURAZIONI & RIASSICURAZIONI CAPITALIZZAZIONE SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 956/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 6/4/2004, depositata il 14/06/2004, R.G.N.

1443/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/12/2009 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato SALVATORE LUCIO PATTI;

udito l’Avvocato GUIDO ROMANELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il tribunale di Prato, decidendo con sentenza n. 1602/01 sulla domanda risarcitoria proposta nel 1991 da V.M. nei confronti di B.F., di G.M. e della Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a., (nelle rispettive qualità di conducente, proprietaria ed assicuratrice dell’autovettura che aveva provocato la collisione in seguito alla quale egli aveva riportato gravi lesioni personali), condannò i primi due convenuti al pagamento della somma di L. 174.650.000, oltre accessori.

Sul rilievo che la società assicuratrice non avesse perso la propria capacità processuale a seguito del decreto (D. 31 maggio 1993, n. 19568) che ne aveva disposto la liquidazione coatta amministrativa, il tribunale ritenne preliminarmente infondata l’eccezione di estinzione del giudizio proposta dalla stessa Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a. in l.c.a., secondo la quale il giudizio si era invece estinto per non era stato riassunto entro i sei mesi dall’interruzione dichiarata all’udienza del 27.9.1993, dovendo ritenersi erronea l’ordinanza del 3.4.1995 con la quale il provvedimento dichiarativo dell’interruzione era stato immotivatamente revocato su istanza dell’attore.

2.- La decisione è stata caducata dalla corte d’appello di Firenze che, con sentenza n. 956 del 2004 pronunciata nella contumacia del V., in accoglimento degli assunti della società di assicurazione ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e rimesso gli atti allo stesso tribunale di Prato, condannando il V. alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza del tribunale.

3.- Avverso tale sentenza ricorre per cassazione V.M., affidandosi ad un unico motivo, cui resiste con controricorso la Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, che ha depositato anche memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorrente assume – deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., artt. 101, 170, 330 e 350 c.p.c. e R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, – che il giudizio di appello sia nullo per essere stato l’atto di appello notificato presso il domicilio originariamente eletto (la cancelleria del giudice di primo grado, come da procura a margine dell’atto di citazione), anzichè presso quello successivamente scelto (lo studio dell’avv. Dante Galletti, in Prato, via del Serraglio n. 50) dai difensori dell’attore, con variazione dell’elezione di domicilio effettuata in cancelleria nelle more dell’assegnazione della causa alla sezione stralcio del tribunale di Prato.

Sostiene che presso il nuovo domicilio eletto era stata appunto comunicata, l’ordinanza del 25.5.1999 volta alla comparizione delle parti per l’esperimento del tentativo di conciliazione e che la variazione risultava con piena evidenza dall’annotazione apposta dal cancelliere sul frontespizio del fascicolo d’ufficio del primo grado.

Risultava dunque incomprensibile l’errore compiuto dal giudice di primo grado, che nel frontespizio della sentenza aveva indicato ” V.M., residente in (OMISSIS) e quivi elettivamente domiciliato presso la cancelleria del tribunale”. L’errore non valeva comunque a giustificare nè quello compiuto dall’appellante, che avrebbe dovuto diligentemente accertare il luogo nel quale l’impugnazione andava notificata, nè quello del consigliere istruttore del giudizio di appello, che aveva dichiarato la contumacia dell’appellato benchè la notificazione dell’atto di impugnazione dovesse considerarsi inesistente.

2.- Il ricorso è infondato sulla base del principio enunciato da Cass., 21 dicembre 1984, n. 6664.

Va dunque affermato che “qualora la parte si sia costituita in un procedimento che si svolga fuori della circoscrizione cui è assegnato il proprio procuratore, e questi provveda ad eleggere il proprio domicilio nel luogo del procedimento medesimo, il sopravvenuto mutamento di tale domicilio è valido ed operante, al fine della notificazione presso il nuovo indirizzo dei successivi atti del processo, ivi incluso l’atto d’impugnazione, alla duplice condizione che il procuratore assuma un’iniziativa idonea a portare a conoscenza della controparte detto mutamento (condizione di per sè sufficiente nel diverso caso del procuratore assegnato al circondario presso il quale si svolge il giudizio), e che tale iniziativa si esteriorizzi in modo formale, con una dichiarazione esplicita, menzionata nel verbale d’udienza, o con la notificazione di apposito atto. Entrambi questi requisiti, pertanto, difettano quando del nuovo indirizzo del procuratore risulti soltanto traccia in un biglietto di cancelleria, con il quale sia stata effettuata una delle comunicazioni contemplate dall’art. 136 c.p.c., con la conseguenza che, in siffatta situazione, la notifica della impugnazione viene legittimamente eseguita presso il domicilio originariamente eletto (nella specie coincidente con la cancelleria del giudice a quo)”.

Il ricorrente non afferma (e dagli atti non risulta) che l’iniziativa del procuratore dell’attore in primo grado nel senso della variazione del domicilio eletto sia stata portata a conoscenza della controparte con una delle modalità sopra indicate. Va conseguentemente concluso che la notificazione dell’atto di appello fu legittimamente effettuata dalla convenuta società soccombente nel domicilio originariamente eletto dall’attore presso la cancelleria del tribunale di Prato; e va correlativamente esclusa qualsiasi violazione del principio del contraddittorio da parte della corte d’appello, che correttamente dichiarò la contumacia del convenuto in appello.

3.- Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 4.700, di cui Euro 4.500 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010

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