Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23579 del 18/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 18/11/2016, (ud. 26/09/2016, dep. 18/11/2016), n.23579
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26936/2015 proposto da:
I.D.W.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DI VIGNA PIA 60, presso lo studio dell’avvocato IVAN PUPETTI,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA MAESTRI, giusta procura
alle liti in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI RIMINI, in persona del Prefetto pro
tempore;
– intimata –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di RIMINI, emessa il
30/09/2015 e depositata il 05/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che sul ricorso n. 26936/2015 proposto da I.D.W.M. nei confronti del Prefetto della Provincia di Rimini – Ministero dell’Interno il Cons. relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., la relazione che segue.
“Il relatore Cons. Cons. Dott. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
osservo quanto segue:
I.D.W.M. ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del GDP di Rimini del 30.9.2015, che nel rigettare il ricorso proposto dallo stesso. ha confermato il decreto di espulsione del Prefetto di Rimini del 30.9.2015.
Con il ricorso I.D.W.M. articola diverse censure alla motivazione del provvedimento del GDP di Rimini ed incentra la sua principale critica in relazione alla violazione di legge derivante dall’aver ritenuto, contrariamente al disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, la valida emissione del decreto di espulsione amministrativa del 30.9.2015 basato esclusivamente sull’inottemperanza ad un precedente ordine di espulsione del 9.7.2015.
Contesta inoltre il ricorrente la mancata considerazione da parte del GDP, sempre in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, della ricorrenza di tutti gli elementi integranti lo status di rifugiato considerate le caratteristiche del paese di provenienza (Nigeria).
Il primo motivo richiama situazioni già valutate da questa Corte, con portata assorbente rispetto al secondo motivo proposto.
Questa Corte si è già pronunciata in materia affermando che: “In tema di espulsione dello straniero, il divieto di adottare ordini di allontanamento, in via automatica e immediata, correlati alla sola presenza di una misura espulsiva, contenuto nella Direttiva 2008/115/CE (c.d. Direttiva rimpatri), così come interpretata dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 28 aprile 2011, caso El Dridi (C-61/11), determina l’illegittimità, e la conseguente disapplicazione da parte del giudice nazionale, del meccanismo d’intimazione immediata con brevissimo termine per l’esecuzione spontanea, la cui effettività è affidata alla sola sanzione penale detentiva, previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998. n. 286, art. 14, comma 5 bis (come modificato. da ultimo, dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. m). Ne consegue che, in applicazione delle previsioni immediate e puntuali della citata Direttiva e coerentemente con le modifiche introdotte dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89, l’espulsione, disposta ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, che tragga la sua esclusiva ragione legittimante dall’inottemperanza ad un ordine di allontanamento impartito ai sensi dell’art. 14, comma 5 bis, del citato decreto, deve essere dichiarata illegittima, anche se l’intimazione sia stata emanata anteriormente all’entrata in vigore della Direttiva medesima (Cass. Sez. 6-1, n. 18481/2011, Macioce, Rv. 618650, conformi Cass. Sez. 6-1, n. 26629/2011, Macioce, Rv, 620039, Cass. Sez. 6-1, n. 28771/2012, Macioce, Rv. 620932. Cass. Sez. 6-1, n. 12334/2012, Ragonesi, Rv. 623458).
Nella specie, la decisione relativa è stata assunta dal GDP in senso difforme da tale orientamento costante, che non ha considerato il collegamento tra l’ordine di espulsione e la mancata ottemperanza volontaria al provvedimento del 9.7.2015.
Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione in Camera di consiglio.
Considerato che il collegio condivide le conclusioni rassegnate nella relazione non utilmente contestate e contrastate;
che in conclusione il ricorso va accolto con cassazione del provvedimento impugnato e conseguente annullamento del provvedimento di espulsione del Prefetto di Rimini del 30.9.2015, con condanna alle spese come in dispositivo in applicazione del principio della soccombenza tenuto conto dei parametri di riferimento.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito annulla il provvedimento di espulsione del Prefetto di Rimini del 30.09.2015 nei confronti di I.D.W.M..
Condanna alle spese nella misura di Euro 2100,00 per la fase di cassazione, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese forfettarie ed Euro 1200,00 per la fase di merito, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese forfettarie.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016