Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23579 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. III, 11/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 11/11/2011), n.23579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.B. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA APPIA NUOVA

103, presso lo studio dell’avvocato STEFANELLI VITALE, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati D’ONOFRIO ANGELO,

COPPA MAURIZIO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), UNIVERSITA’

DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, SECONDA UNIVERSITA’ DI NAPOLI,

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona dei rappresentanti

legali pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1923/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/05/2008 R.G.N. 1876/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato ANGELO D’ONOFRIO;

udito l’Avvocato FIGLIOLIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso con l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.B. ed altri tredici, medici, propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha rigettato il loro gravame contro la sentenza di primo grado del tribunale, che aveva rigettato la loro domanda di condanna della Presidenza del consiglio dei Ministri, del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e della Seconda Università degli Studi di Napoli al pagamento del compenso dovuto per la frequenza di corsi di specializzazione in virtù di normativa comunitaria e nazionale ovvero al risarcimento dei danni in ugual misura, ritenendo in parte prescritto sia il diritto al pagamento della remunerazione sia quello al risarcimento del danno ed in parte non provato il relativo diritto.

Gli intimati resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Va preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro le Università, prive di legitimatio ad causam nel presente giudizio, avente ad oggetto Sa domanda di condanna al pagamento di una indennità per inadempimento dello Stato all’obbligo di recepimento di una direttiva comunitaria.

2.- Quanto agli altri intimati, con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrenti si dolgono della individuazione del dies a quo della prescrizione, assumendo che il termine prescrizionale decorrerebbe dalle pronunce della Corte Europea e non dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991, come ritenuto dal giudice di merito.

2.1.- Il primo motivo è fondato, nei termini che seguono.

Va premesso che, riguardo alla eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, non si è formato alcun giudicato. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la riserva alla parte de potere di sollevare l’eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare l’effetto estintivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell’inerzia) le norme applicabili al caso di specie (Cass., SSUU 25 luglio 2002 n. 10955). Il che, ovviamente, vale anche per la parte contro la quale l’eccezione è proposta e che neghi il verificarsi del menzionato effetto estintivo.

Ciò posto, va ricordato che questa Corte, a Sezioni Unite, ha affermato che in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto – anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria – allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell’ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell’ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall’ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un’idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all’adempimento di una obbligazione ex lege riconducibile all’area della responsabilità contrattuale, all’ordinario termine decennale di prescrizione (Cass., SSUU 17 aprile 2009 n. 9147).

Successivamente, quanto alla individuazione del dies a quo, questa Corte ha affermato che il termine di prescrizione comincia a decorrere il 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11 in quanto soltanto da tale data i soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991 hanno avuto la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento della normativa europea (Cass. 17 maggio 2011 n. 10813).

Il termine prescrizionale non era pertanto decorso all’epoca della citazione (6 giugno 2000).

2.- Con il secondo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, i ricorrenti sollevano la questione relativa all’onere della prova, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda, per la parte non coperta da prescrizione, in quanto non provata.

2.1.- Il mezzo è fondato, nei sensi di seguito precisati.

Va ricordato che la vicenda è stata ricondotta dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’alveo della responsabilità contrattuale, intesa in senso ampio. Lo specializzando non deve dunque provare altro che la frequenza di una scuola di specializzazione, gravando sul debitore l’onere di provare eventuali fatti impeditivi del sorgere del diritto, tenuto anche conto che l’impossibilità di frequentazione di una scuola di specializzazione in conformità della direttiva era una delle conseguente dell’inadempimento del legislatore italiano.

3.- Accolto dunque il ricorso, nei confronti degli intimati diversi dalle Università, la sentenza impugnata va cassata in parte qua, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, che farà applicazione dei principi di diritto enunciati sub 2.1.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto contro l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e la Seconda Università degli Studi di Napoli; quanto agli altri intimati, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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