Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23579 del 09/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 09/10/2017, (ud. 09/05/2017, dep.09/10/2017),  n. 23579

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1355/2014 proposto da:

Fallimento (OMISSIS) S.p.a., (c.f. (OMISSIS)), in persona dei

curatori dott. A.G., avv. O.M., elettivamente

domiciliato in Roma, Via Marianna Dionigi n.17, presso l’avvocato

Santucci Roberto, rappresentato e difeso dall’avvocato Sanzo

Salvatore, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via Marianna

Dionigi n. 57, presso l’avvocato Scarcia Alessandra, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Imbò Gennaro, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza non definitiva n.89/13 e la sentenza definitiva

n. 147/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, pubblicate il 03.7.2013

e il 05.12.2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal cons. DI MARZIO MAURO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SALVATO

LUIGI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Salvatore Sanzo che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato Alessandra Scarcia che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza non definitiva del 18 luglio 2013 e successiva sentenza definitiva del 5 dicembre 2013 la Corte d’appello di Napoli ha parzialmente accolto il reclamo proposto da I.G., nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione, contro la sentenza dichiarativa del fallimento pronunciata dal Tribunale di Torre del Greco.

La Corte d’appello ha dichiarato che (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione, ferma la dichiarazione del suo fallimento, è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, art. 2, comma 1, per l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria disciplinata dal medesimo decreto legislativo, con compensazione di spese.

Dopo aver rilevato che la sussistenza di detti requisiti era stata espressamente riconosciuta anche dalla stessa Curatela fallimentare, la Corte d’appello ha osservato che il possesso congiunto dei menzionati requisiti non determinava nè l’automatica conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, nè la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, ma comportava, dopo l’eventuale passaggio in giudicato della sentenza emessa ai sensi della L. Fall., art. 18,l’avvio di un procedimento volto alla verifica della sussistenza delle concrete possibilità di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali, sempre che al momento del passaggio in giudicato della sentenza resa sul reclamo non fosse già stata completata la liquidazione dell’attivo.

2. – Per la cassazione della sentenza il Fallimento (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione ha proposto ricorso affidato a quattro motivi.

I.G. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene quattro motivi.

1.1. – Il primo motivo è rubricato: “Violazione della L. Fall., art. 18,artt. 100 e 81 c.p.c., in materia di interesse e legittimazione alla proposizione del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Secondo il Fallimento ricorrente la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che il fallimento era stato dichiarato su istanza della stessa società fallita, sicchè doveva escludersi l’ammissibilità di una impugnazione diretta ad ottenere la riforma di una pronuncia resa in integrale accoglimento delle richieste dell’unica parte del procedimento all’esito del quale la sentenza stessa era stata emessa.

1.2. – Il secondo motivo è rubricato: “Violazione, sotto altro profilo, della L. Fall., art. 18,artt. 100 e 81 c.p.c. con riguardo alla sussistenza di una legittimazione sopravvenuta alla formulazione del reclamo (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Sostiene il Fallimento che la I. aveva agito in giudizio assumendo di essere socia di fatto della società fallita, mentre la Corte d’appello aveva ritenuto la sua legittimazione in quanto socio illimitatamente responsabile di una società di fatto che dirigeva, controllare e gestiva in maniera coordinata tutte le società del cosiddetto (OMISSIS), ivi compresa (OMISSIS) S.p.A.

1.3. – Il terzo motivo è rubricato: “Violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, per avere la Corte territoriale posto a fondamento della propria decisione una questione rilevata d’ufficio senza la previa assegnazione alle parti di un termine per la proposizione di osservazioni scritte (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4)”.

Il motivo si collega al precedente e pone l’accento sulla circostanza che la Corte d’appello avrebbe rilevato d’ufficio la sussistenza della legittimazione ad agire della I., legittimazione che la medesima, sotto il profilo indicato, avrebbe in realtà respinto.

1.4. – Il quarto motivo è rubricato: “Violazione del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 27 e della L. Fall., art. 18, con riguardo alla verificazione dei presupposti per l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Secondo il Fallimento la Corte territoriale avrebbe errato nell’omettere di verificare la sussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 277 del 1999, art. 27 per l’accesso alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e cioè la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico.

2. – Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.

2.1. – I primi due motivi, che per il loro collegamento vanno simultaneamente esaminati, sono fondati.

La L. Fall., art. 18, comma 1 riconosce la legittimazione a reclamare contro la sentenza di fallimento non solo al debitore, ma anche a qualunque interessato. In ciò la previsione, consentendo il reclamo a soggetti distinti dal fallito, si discosta dalla regola generale secondo cui la legittimazione ad impugnare spetta al soccombente, ossia a chi è stato parte del giudizio conclusosi con il provvedimento impugnato, di guisa che l’interesse che legittima al reclamo contro la sentenza di fallimento non è un interesse ad impugnare in senso tecnico, derivante cioè dalla soccombenza nel grado inferiore, bensì di una manifestazione dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c..

Sulla base della norma menzionata, questa Corte ha affermato che, in linea generale, detta legittimazione compete senz’altro al socio, il quale rientra nel numero dei soggetti interessati a contrastare l’apertura della procedura fallimentare, anche in relazione alla sua posizione di creditore verso la società dichiarata fallita (Cass. 24 febbraio 1997, n. 1663). E tuttavia è stato in seguito precisato che: “Il socio di una società a responsabilità limitata, la quale abbia domandato il proprio fallimento, non è legittimato a proporre opposizione L. Fall., ex art. 18 (nel testo anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, vigente ratione temporis) avverso la sentenza che lo ha dichiarato, atteso che la delibera assembleare che ha autorizzato l’organo amministrativo alla presentazione della richiesta ha efficacia vincolante, ex art. 2377 c.c., per tutti i soci, anche se creditori della società, in difetto di sua sospensione o annullamento” (Cass. 30 ottobre 2014, n. 23089; un principio sostanzialmente analogo è ribadito da Cass. 3 febbraio 2017, n. 2957).

Nel caso in esame, la I. ha per l’appunto dedotto, inizialmente, a sostegno della propria legittimazione a reclamare contro la sentenza dichiarativa di fallimento, la qualità di socia di fatto di (OMISSIS) S.p.a., tesi che la Corte territoriale ha disatteso, negando che potesse esserle riconosciuta la titolarità di un interesse meritevole di tutela “in quanto socia di fatto di tale società e per “tutelare l’immagine e l’onorabilità” del defunto padre” (così a pagina 6 della sentenza non definitiva).

Tuttavia la Corte d’appello ha poi desunto la legittimazione della I. a reclamare contro la sentenza di fallimento dalla circostanza che la stessa fosse socia di fatto (non già di (OMISSIS) S.p.a., bensì) di una società di fatto “che dirigeva, controllava e gestiva in maniera coordinata tutte le società del cd. (OMISSIS)”, società di fatto la cui esistenza è stata in effetti confermata da questa Corte con sentenza n. 15346 del 2016.

Ma, se, come si è visto, in presenza di un ricorso per dichiarazione di fallimento proposto dalla stessa società poi dichiarata fallita, non può essere riconosciuto al socio della società un interesse a proporre il reclamo, a maggior ragione detto interesse non può essere riconosciuto al socio occulto, ossia a chi, come si legge nella pronuncia da ultimo citata, “esercita l’attività di direzione e coordinamento in modo illecito, approfittando ed abusando dei poteri di direzione, ed eludendo per fini propri i principii di corretta gestione societaria ed imprenditoriale” (pagina 27 della sentenza citata).

In mancanza in capo alla I. di un interesse giuridicamente rilevante, dunque, ella non era legittimata al reclamo.

Per l’effetto, in accoglimento dei primi due motivi, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, versandosi nell’ipotesi di cui all’art. 382 c.p.c., comma 3.

2.2. Gli altri motivi sono assorbiti.

3. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna la I. al rimborso, in favore del Fallimento ricorrente, delle spese sostenute per il giudizio di reclamo, liquidate in complessivi Euro 18.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, nonchè per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 20.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nel misura del 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA