Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23578 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. I, 27/10/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 27/10/2020), n.23578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13262/2019 proposto da:

R.Z. U, domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Lia Minacapilli, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 615/2018 della CORTE DI APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 08/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/07/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

R.Z. U, nato in Pakistan, con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, aveva impugnato dinanzi il Tribunale di Caltanissetta, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego adottato della Commissione Territoriale in merito alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria; la decisione è stata confermata con la sentenza di appello oggi impugnata.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio Paese per paura di ritorsioni da parte di un gruppo di terroristi che lo aveva coinvolto contro la sua volontà in attività illecite e che, a seguito della sua collaborazione con le forze dell’ordine, si era vendicati uccidendo il padre.

I fatti narrati non sono stati ritenuti credibili perchè generici ed oscuri.

La Corte territoriale ha, quindi, escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non ricorrendo persecuzioni per motivi di razza, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale, e della protezione sussidiaria, non ritenendo che ricorresse, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), il rischio grave di morte o di assoggettamento a trattamenti inumani e degradanti, e, ex art. 14, lett. c) della stessa legge – sulla scorta dell’esame di fonti accreditate (Report internazionali – Pakistan Institute for Conflict and Security Studies 2017), una situazione di violenza generalizzata nella regione del Punjab settentrionale di provenienza del richiedente, tale da porre in pericolo la vita di un civile a cagione della sua presenza nel territorio dello Stato.

Infine, ha negato la protezione umanitaria sulla considerazione che, pur profilandosi un significativo radicamento del richiedente nel territorio italiano, la complessiva inattendibilità del racconto non dava adeguata contezza di uno sradicamento parimenti significativo dal territorio di origine, tale da profilare una specifica condizione di vulnerabilità nel caso di rientro a distanza di alcuni anni.

Avverso detta sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione con tre mezzi, concernenti le domande di riconoscimento della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5. Il ricorrente critica la decisione impugnata in merito al giudizio di non credibilità del racconto circa le ragioni di fuga, sostenendo che, nell’espletare il giudizio circa la veridicità, la Corte nissena non aveva provveduto ad integrarlo con l’assunzione di informazioni relative alla condizione generale del Paese.

Il motivo è inammissibile.

Invero, la Corte territoriale, nell’esaminare le dichiarazioni del richiedente, non suffragate da prove, non solo le ha sottoposte ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma ha proceduto anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass. n. 21142 del 07/08/2019), con apprezzamento di fatto censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso di specie la motivazione senz’altro possiede i requisiti del minimo costituzionale ed il ricorrente non ha indicato alcun fatto di cui sia stato omesso l’esame, di guisa che la censura non risponde nemmeno al modello legale del vizio motivazionale e si palesa del tutto generica.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per non essere stato riconosciuto il danno grave rilevante per la concessione della protezione sussidiaria, avendo riguardo al contesto socio/politico del Paese.

In particolare il ricorrente critica la valutazione compiuta sulla base delle informazioni desunte da fonti accreditate, assumendo l’erroneità della stessa e invocando precedenti giurisprudenziali di merito in linea con le sue prospettazioni.

Il secondo motivo è inammissibile.

Osserva il Collegio che la Corte territoriale ha accertato, con riferimento a specifiche fonti accreditate, aggiornate ed esaminate nella motivazione della sentenza, che la zona del Punjab di provenienza del richiedente è connotata da episodi di conflitti armati che non sono tali da generare una situazione di violenza indiscriminata.

Giova rammentare che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria.” (Cass. n. 26728 del 21/10/2019).

Orbene, nel caso di specie, la censura non corrisponde al modello: invero, i precedenti giurisprudenziali menzionati non sono rilevanti ex art. 101 Cost., comma 2 e comunque la genericità del richiamo non consente di valutare la effettiva sovrapponibilità delle fattispecie esaminate nei pregressi giudizi con la presente; inoltre il ricorrente sostanzialmente si limita a sollecitare una rivalutazione delle fonti inammissibile in sede di legittimità.

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in merito alla sussistenza dei presupposti per ottenere la protezione umanitaria, anche se non sufficienti al riconoscimento delle forme di protezione maggiori.

Il ricorrente si duole che la Corte nissena, pur avendo ravvisato il personale significativo radicamento in Italia, non abbia considerato ai fini della comparazione ex Cass. n. 4455/2018 se la situazione che si troverebbe ad affrontare in caso di rientro in patria sia connotata da rischi per la sicurezza.

Il motivo è anch’esso inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi e non la censura adeguatamente.

Invero, anche secondo gli arresti più recenti di questa Corte (v. Cass. 23/02/2018, n. 4455 e, da ultimo, Cass. S.U. n. 29459, n. 29460 e n. 29461 del 13.11.2019; ancora Cass. n. 7985 del 21/04/2020), il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su un’effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare 1,3 privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

La decisione in esame si è attenuta a questi principi, anche se la motivazione va corretta laddove, oltre a fondarsi sull’accertamento della mancanza di elementi da cui desumere una specifica personale condizione di vulnerabilità del richiedente riferita al Paese di origine, introduce – errando – come elemento di comparazione anche il possibile “significativo sradicamento dal territorio” di provenienza di questi.

La Corte d’Appello, infatti, non ha negato che la protezione umanitaria potesse trovare, in astratto, uno spazio applicativo: ha invece escluso che potesse essere in concreto riconosciuta, essendo mancata, attesa anche la non credibilità del narrato relativo alle ragioni della fuga, la dimostrazione di personali situazioni soggettive di vulnerabilità riferibili all’appellante; è evidente che non essendo stata accertata una situazione di vulnerabilità – e sul punto la motivazione non è attinta da censura – non è possibile procedere alla comparazione propedeutica al riconoscimento della protezione umanitaria (cfr. Cass. n. 4455 del 23/2/2018).

4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione della spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

 

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