Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23578 del 23/09/2019
Cassazione civile sez. lav., 23/09/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 23/09/2019), n.23578
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3019/2018 proposto da:
CE.S.A.R.D. CENTRO STUDI ASSISTENZA E RECUPERO DISABILI, in persona
del legale rappresentante pro tempore domiciliata ope legis presso
la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
dall’Avvocato SALVATORE LA ROSA;
– ricorrente –
contro
P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109,
presso lo studio dell’avvocato BIAGIO BERTOLONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato SALVATORE BIANCAROSA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1191/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 06/11/2017 R.G.N. 1104/2016.
Fatto
PREMESSO
che:
1. con sentenza 6 novembre 2017, la Corte d’appello di Catania rigettava il reclamo proposto dal Centro Studi Assistenza e Recupero Disabili (C.E.S.A.R.D.) avverso la sentenza di primo grado di rigetto della sua opposizione avverso l’ordinanza dello stesso Tribunale, di illegittimità del licenziamento che aveva intimato con raccomandata 8 maggio 2012 al proprio dipendente P.M., con qualifica di assistente sanitario, a seguito della contestazione disciplinare del 27 aprile 2012, riguardante il contenuto parzialmente falso e gravemente lesivo della reputazione del Centro delle giustificazioni del lavoratore alla precedente contestazione disciplinare del 13 aprile 2012 (di inadeguatezza della manovra di bloccaggio compiuta il 3 aprile 2012 su un assistito, senza esposizione esaustiva dell’accaduto ed omettendo di specificare la condotta violenta di un collega), sanzionata con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per cinque giorni con lo stesso provvedimento di recesso datoriale;
2. avverso tale sentenza il Centro datore ricorreva per cassazione con unico motivo, cui il lavoratore resisteva con controricorso;
3. che prima dell’odierna adunanza il ricorrente ha depositato atto di rinuncia personalmente sottoscritto ed accettato dal controricorrente, con la compensazione integrale delle spese tra le parti;
4. che sussistono pertanto i requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c., per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, in applicazione dell’art. 391 c.p.c., u.c.;
5. che non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte
Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2019