Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23578 del 18/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2016, (ud. 26/09/2016, dep. 18/11/2016), n.23578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20489/2015 proposto da:

D.A., ammessa al patrocinio alle spese dello Stato,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCULLO 3, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA ADRAGNA, rappresentato e difeso dall’avvocato

ROBERTOMAURO MALATO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.S.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 49/2015 del TRIBUNALE di TRAPANI, emessa il

19/05/2015 e depositata il 20/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/09/2016 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che sul ricorso n. 20489/2015 proposto da D.A. nei confronti di D.S. + 1 il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., la relazione che segue.

” D.A. ha presentato ricorso ex art. 111 Cost., avverso l’ordinanza del Tribunale di Trapani del 20.5.2015 con la quale, nell’ambito di un procedimento per correzione di errore materiale della sentenza n. 1132/2014, la D. è stata condannata al pagamento delle spese processuali in ottemperanza al principio di soccombenza nella misura di Euro 300,00.

Le controparti non si sono costituite.

Questa Corte si è già pronunciata in tema evidenziando che: “Avverso l’ordinanza che dispone la correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 288 c.p.c., è ammesso il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avente ad oggetto la statuizione di condanna di una delle parti al pagamento delle spese del procedimento di correzione, avendo detta statuizione non soltanto carattere decisorio, ma altresì definitivo, in quanto non impugnabile con il rimedio di cui all’u.c. del citato art. 288, preordinato esclusivamente al controllo della legittimità dell’uso del potere di correzione sotto il profilo della intangibilità del contenuto concettuale del provvedimento corretto” (Cass. Sez. 1, n. 9311/2006. Salvato Rv. 589411). In particolare si è evidenziato costantemente come in materia di procedimento per correzione di errore materiale non si debba provvedere sulle spese, poichè mancano i presupposti richiesti dall’art. 91 c.p.c., ossia un provvedimento conclusivo di un procedimento contenzioso suscettibile di determinare una posizione di soccombenza (Cass. SU. n. 27218/2013, Mazziotti di Celso, Rv. 610750).

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375.

PQM.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di consiglio.

Roma 20.7.2016.

Il Cons. relatore.

Considerato che il collegio condivide le conclusioni rassegnate nella relazione;

che in conclusione il ricorso va accolto, nulla dovendosi disporre sulle spese.

PQM

Accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato in relazione alla condanna alle spese.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA