Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23578 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. III, 11/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 11/11/2011), n.23578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1546/2009 proposto da:

L.M.G. (OMISSIS), S.V.

(OMISSIS), R.V. (OMISSIS), T.

M. (OMISSIS), P.G. (OMISSIS),

B.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA APPIA NUOVA 103, presso lo studio dell’avvocato STEFANELLI

VITALE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

D’ONOFRIO ANGELO giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA SCIENTIFICA, UNIVERSITA’

STUDI NAPOLI FEDERICO II, SECONDA UNIVERSITA’ NAPOLI, PRESIDENZA DEL

CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona dei rispettivi rappresentanti

legali pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3656/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/11/2007 R.G.N. 1259/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato ANGELO D’ONOFRIO;

udito l’Avvocato FIGLIOLIA ETTORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso con l’accoglimento del ricorso

p.q.r..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.V., B.P., L.M.G., P.G., R.V. e T.M., medici, propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha rigettato il loro gravame contro la pronuncia di primo grado del Tribunale di Napoli che aveva rigettato, ritenendo il loro diritto estinto per prescrizione, la domanda svolta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministro per l’Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica, del Ministro della Pubblica Istruzione, dell’Università degli Studi di Napoli, Federico II, e della Seconda Università degli Studi di Napoli di condanna al pagamento del compenso previsto dalle direttive comunitarie per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia ed al risarcimento del danno.

Gli intimati resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Va dichiarata preliminarmente l’inammissibilità del ricorso proposto contro l’Università degli Studi di Napoli Federico II e la Seconda Università di Napoli, trattandosi di soggetti privi di legitimatio ad causam rispetto alla domanda di condanna al pagamento di una indennità per il tardivo adempimento dello Stato all’obbligo di trasposizione di una direttiva.

2.- Quanto agli altri intimati, con i due motivi i ricorrenti contestano l’individuazione del dies a quo della prescrizione, assumendone il decorso solo a far data dalle pronunce della Corte di Giustizia, ed inoltre si dolgono del rigetto della domanda di arricchimento senza causa, invocando il diritto ad un indennizzo per la tardiva trasposizione di una direttiva.

2.1.- Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Va premesso che, riguardo alla eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, non si è formato alcun giudicato. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la riserva alla parte del potere di sollevare l’eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare l’effetto estintivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell’inerzia) le norme applicabili al caso di specie (Cass., SSUU 25 luglio 2002 n. 10955). Il che, ovviamente, vale anche per la parte contro la quale l’eccezione è proposta e che neghi il verificarsi del menzionato effetto estintivo.

Ciò posto, va ricordato che questa Corte, a Sezioni Unite, ha affermato che in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto – anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria – allo schema delia responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell’ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell’ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall’ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un’idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all’adempimento di una obbligazione “ex lege” riconducibile all’area della responsabilità contrattuale, all’ordinario termine decennale di prescrizione (Cass., SSUU 17 aprile 2009 n. 9147).

Successivamente, quanto alla individuazione del dies a quo, questa Corte ha affermato che il termine di prescrizione comincia a decorrere il 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, in quanto soltanto da tale data i soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991 hanno avuto la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento della normativa europea (Cass. 17 maggio 2011 n. 10813).

Il diritto degli odierni ricorrenti al risarcimento del danno per la tardiva ed incompleta trasposizione della direttiva, soggetto alla prescrizione decennale, non era pertanto estinto alla data della citazione.

3.- La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto enunciato sub 2.1.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto contro l’Università di Napoli Federico II e la Seconda Università di Napoli, accoglie il ricorso quanto agli altri intimati, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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