Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23578 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 09/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.09/10/2017),  n. 23578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5824/2011 proposto da:

F.A.C., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dei

Caprettari n. 70, presso lo Studio Legale d’Urso Gatti e Bianchi,

rappresentato e difeso dall’avvocato Pintus Lorenzo, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Cablelettra S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona del

commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Pierluigi da Palestrina n. 55, presso lo studio

dell’avvocato Mariano Rosa Maria, rappresentata e difesa

dall’avvocato Pensato Francesco, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VIGEVANO, depositato il

25/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2017 dal cons. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con decreto del 25 gennaio 2011 il Tribunale di Vigevano ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta dall’avvocato F.A.C. nei confronti di Cablelettra S.p.A. in amministrazione straordinaria e volta ad ottenere l’ammissione al passivo del proprio credito di Euro 50.200,00 in via privilegiata per attività di consulenza prestata nell’ambito di un piano di ristrutturazione della società poi assoggettata alla detta procedura.

A fondamento della decisione il Tribunale ha osservato:

-) che la documentazione prodotta dal ricorrente non era idonea a fornire la prova della tipologia e dell’esecuzione delle prestazioni di cui era chiesto il pagamento, non riuscendo a comprendersi quali fossero state le attività svolte dal professionista attesa l’assoluta genericità del riferimento ad “attività di assistenza per l’attività ordinaria della società, rilascio di pareri in tema di diritto civile e societario, redazione di testi contrattuali, assistenza nella procedura di ristrutturazione”;

-) che nessun rilievo probatorio poteva riconoscersi ad un documento contenente un piano di rientro concordato trattandosi di documento privo di data certa.

2. – Per la cassazione del decreto il F. ha proposto ricorso affidato a due motivi.

Cablelettra S.p.A. in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene due motivi.

1.1. – Il primo motivo è rubricato: “Sulla insufficiente e/o contraddittoria motivazione del provvedimento oggetto di gravame nella parte in cui nega rilievo probatorio ad un documento decisivo per la risoluzione della controversia (rectius per l’attestazione del credito insinuato), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Si sostiene nel motivo che la affermazione concernente la mancanza di data certa del documento contenente in piano di rientro, cui si è poc’anzi fatto cenno, sarebbe stata pedissequamente mutuata dalle difese avversarie, senza alcuna effettiva motivazione, o comunque con motivazione insufficiente e contraddittoria (così a pag. 3 della memoria ex art. 378 c.p.c.).

1.2. – Il secondo motivo è rubricato: “Sulla certezza e computabilità della data del piano di rientro. Violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all’art. 2704 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Si sostiene che il curatore, quando forma l’elenco dei creditori e partecipa alla verifica dei crediti, non si troverebbe nella posizione di terzietà propria dei soggetti considerati dall’art. 2704 c.c.. Si aggiunge poi che esso F. avrebbe dimostrato l’anteriorità del piano di rientro rispetto all’apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – Il primo motivo è inammissibile.

Ed invero non può condividersi l’assunto del ricorrente secondo cui il provvedimento impugnato, per quanto attiene all’inopponibilità del documento contenente il piano di rientro per mancanza di data certa, sarebbe privo di motivazione, ovvero mancante di una motivazione adeguata, giacchè essa si riassume per l’appunto nell’affermazione secondo cui, essendo il curatore terzo rispetto al rapporto, il documento era nella specie mancante della data certa: motivazione tanto più sufficiente a fronte della constatazione che il F., nel proprio ricorso, non ha neppure indicato perchè la data del documento dovrebbe essere ritenuta certa.

Sicchè la doglianza, che omette di misurarsi con l’effettivo contenuto della decisione impugnata è come tale inammissibile perchè aspecifico.

2.2. – Il secondo motivo è inammissibile.

In ordine alla terzietà del curatore è agevole rammentare il principio, correttamente applicato dal Tribunale, secondo cui, in sede di formazione dello stato passivo il curatore deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l’istanza di ammissione, conseguendone l’applicabilità della disposizione contenuta nell’art. 2704 c.c. e la necessità della certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2013, n. 4213).

Per il resto rimane nuovamente soltanto da osservare che il ricorrente non ha neppure provato a spiegare quali elementi comproverebbero la certezza della data del documento in discorso: nel corpo del motivo, difatti, si fa riferimento al principio secondo cui la certezza della data può essere fornita mediante l’allegazione di fatture di pagamento debitamente registrate, ma neppure si sostiene che simili fatture siano state effettivamente prodotte nel giudizio di merito e non considerate dal Tribunale di Vigevano.

Anche in questo caso il motivo è dunque generico.

3. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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