Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23577 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. I, 27/10/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 27/10/2020), n.23577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13802/2019 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

cancellerie della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Marco Solaroli;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– controricorrente –

Avverso il decreto 1670/2019 del TRIBUNALE DI SBOLOGNA depositato il

3/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/07/2020 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. R.M., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con cui il Tribunale di Bologna, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego delle misure intese al riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria già pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e ne chiede la cassazione sul rilievo: 1) della violazione dell’art. 2697 c.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 5, 6, 7 e art. 8, lett. d) e art. 14 lett. b), dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra e del protocollo di New York del 31.1.1967, non avendo il decidente valutato i rischi di un esposizione di esso ricorrente, a causa della sua condizione di omossessuale, al pericolo di un danno grave alla propria persona nel caso di rientro nel paese di provenienza, limitandosi a dare atto delle contraddizioni e delle imprecisioni emerse dalle sue dichiarazioni ed astenendosi dal dovere di cooperazione istruttoria; 2) della violazione del “diritto di difesa”, degli artt. 6 e 13 CEDU, dell’art. 47 della Carta di Nizza e dell’art. 46 della direttiva UE 2013/32 essendo il decidente venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria non giustificabile alla stregua delle notizie ritratte da siti ed organizzazioni internazionali e senza nè considerare la capacità del ricorrente di comprendere le domande rivoltegli e nè procedere ad una corretta analisi della sua posizione.

Al proposto ricorso resiste l’amministrazione intimata con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Entrambi i motivi, che possono per questo essere congiuntamente esaminati, si prestano ad una comune valutazione di infondatezza.

Il Tribunale ha infatti inteso respingere le doglianze dispiegate avanti a sè affermando che “le dichiarazioni del ricorrente – per gli evidenziati profili di genericità, di incoerenza e di non plausibilità e contrasto con il tenore delle fonti – non possono ritenersi nel complesso ed in generale credibili”. A ciò il decidente è pervenuto all’esito di un’analitica e puntuale ricognizione del sottostante quadro istruttorio, a mezzo della quale si è dato cura di rimarcare l’inattendibilità dei fatti narrati del ricorrente in merito sia alla sua iniziazione ai rapporti omosessuali – giudicando le relative circostanze “prive di concreti elementi o di circostanze di dettaglio idonee a contestualizzare… i fatti” – sia all’aggressione perciò patita – le dichiarazioni al riguardo risultando incoerenti per aver il ricorrente narrato, prima, di essere stato aggredito “dal ragazzo che aveva rifiutato la sua proposta”, poi, da parte “sia del ragazzo che dagli amici” – sia, infine, alla richiesta di tutela da parte del capo di villaggio, a cui si sarebbe rivolto, secondo quanto riferito inizialmente, per lamentarsi della sua discriminazione e, poi, per sollecitarne la mediazione nei rapporti con gli altri appartenenti alla comunità.

Poichè com’è noto la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ne discende che, ove in quella cornice a cagione della genericità e dell’incoerenza delle circostanze riferite, si debba escludere che il ricorrente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, con ciò legittimando il conclusivo responso di non credibilità, non sorge in capo alll’autorità amministrativa prima e al giudice adito in sede di impugnazione della decisione emessa dalla prima il dovere di cooperazione istruttoria, attivandosi i poteri officiosi a tal fine conferiti soltanto allorchè il ricorrenti superi positivamente l’anzidetto vaglio di credibilità soggettiva (Cass., Sez. I, 12/06/2019, n. 15794).

Nè per vero, ove non si volesse credere – accedendo quindi ad una diversa lettura esegetica della norma (Cass., Sez. I, 24/05/2019, n. 14283) – che il predetto giudizio solleva dal prendere in esame la fattispecie del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), si avrebbe motivo di ritenere che l’impugnata decisione sia perciò viziata, dato che il decidente, gravandosi del compito, ha al riguardo puntualmente smentito ogni illazione osservando, sulla scorta delle notizie mutuate compulsando accreditate fonti internazionali, che la situazione di interna del paese di provenienza del ricorrente “non evidenzia alcun tipo di conflitto armato in corso, tale da poter porre in serio pericolo l’incolumità della popolazione civile”.

3. Il ricorso va dunque respinto.

4. Spese alla soccombenza. Doppio contributo ove dovuto.

PQM

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

 

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