Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23577 del 23/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 23/09/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 23/09/2019), n.23577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13429/2015 proposto da:

F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

106, presso lo studio dell’avvocato PAOLO TRANCASSINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI CAMILLO

SIMONETTI;

– ricorrente –

contro

COSTUME D’IMMAGINE S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1614/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/11/2014 r.g.n. 523/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1614 pubblicata il 19.11.2014, ha respinto l’appello di F.R., confermando la sentenza di primo grado con cui era stata rigettata la domanda del predetto volta alla qualificazione come subordinato del rapporto di lavoro con la società Costume d’Immagine s.p.a., svolto dal gennaio 1998 al gennaio 2008, e alla condanna di quest’ultima al pagamento di differenze retributive e alla regolarizzazione previdenziale;

2. la Corte territoriale ha confermato la pronuncia di primo grado sul difetto di prova di un potere conformativo datoriale in ordine al quando al quo modo della prestazione, sia pure attenuato per la posizione apicale dell’appellante;

3. ha sottolineato come la volontà cartolare delle parti, nelle diverse forme che il rapporto ha assunto in tre distinti periodi (compenso corrisposto a fronte di fattura e non prospetto paga nel primo periodo; compenso versato alla Fashion Retail nel secondo; due contratti a progetto nel terzo periodo), fosse chiaramente nel senso della esclusione del paradigma di cui all’art. 2094 c.c.;

4. ha accertato, in base alle prove raccolte, come l’esistenza di direttive da parte del committente e l’inserimento della prestazione nell’organizzazione della società fosse compatibile con la parasubordinazione di cui all’art. 409 c.p.c., n. 3, nel testo all’epoca vigente;

5. ha, ritenuto che i contratti a progetto avessero progetti e programmi specificamente determinati e che l’esecuzione degli stessi, relativi ad attività di promozione delle vendite e coordinamento degli agenti, fosse stata genuina;

6. ha respinto la censura sulla riduzione delle liste testimoniali trattandosi di potere discrezionale del giudice che deve anche tener conto del principio di durata ragionevole del processo;

7. avverso tale sentenza il sig. F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; la Costume d’Immagine s.r.l. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

8. col primo motivo di ricorso il sig. F. ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 112,132,134 c.p.c., art. 111 Cost. e art. 2697 c.c.;

9. ha sostenuto come col ricorso in appello fosse stata denunciata la contraddittoria motivazione del Tribunale nella parte in cui aveva revocato l’ordinanza ammissiva della prova testimoniale ritenendo la causa sufficientemente istruita ed aveva poi affermato che la prova, di cui era onerato il ricorrente, non fosse stata “fornita in forma compiuta e sufficiente”;

10. ha affermato come la dedotta illogicità e contraddittorietà della motivazione non fosse stata emendata dalla pronuncia di secondo grado, che si era limitata a richiamare la giurisprudenza di legittimità sul potere discrezionale del giudice di ridurre le liste testimoniali;

11. ha aggiunto che se i giudici di merito avessero dato ingresso alle prove richieste dal ricorrente – appellante in ordine al fatto costitutivo della fattispecie di lavoro subordinato, la controversia avrebbe potuto avere un esito diverso,

12. col secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. e del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61,62 e 69, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti decisivi della controversia;

13. ha censurato la sentenza d’appello per avere attribuito rilievo sostanziale al nomen iuris dei contratti intercorsi tra le parti, omettendo di trarre le dovute conseguenze dalla mancata indicazione nei contratti a progetto del “programma di lavoro”; inoltre per erronea valutazione delle risultanze processuali sulle caratteristiche effettive della prestazione;

14. ha denunciato l’omesso esame dei seguenti fatti decisivi, oggetto delle risultanze istruttorie (verbali di informazioni rese nel corso di indagini difensive, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.p., nel processo penale in cui il F. era stato coinvolto per responsabilità del datore di lavoro): l’inserimento nella struttura organizzativa dell’impresa; l’essenzialità della prestazione per lo svolgimento dell’attività aziendale; lo svolgimento della stessa all’interno dell’azienda; la continuità e la durata del rapporto per oltre dieci anni; la natura apicale della figura professionale; l’erogazione di un compenso fisso;

15. entrambi i motivi di ricorso presentano profili di inammissibilità;

16. il primo motivo di ricorso è inammissibile per l’assorbente ragione della mancata indicazione dei capitoli di prova testimoniale e dei testimoni che, se escussi, avrebbero determinato un esito diverso della controversia;

17. questa Corte ha più volte affermato (Cass. n. 19138 del 2004; n. 9748 del 2010) che la censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente non trascrive i capitoli di prova e non indichi i testimoni e le ragioni per le quali essi siano qualificati a testimoniare, elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto; inoltre ove non alleghi e indichi la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce, al fine di consentire “ex actis” alla Corte di Cassazione di verificare la veridicità dell’asserzione;

18. si è ulteriormente precisato (Cass. n. 11457 del 2007; Ord. n. 5654 del 2017; Od. n. 27415 del 2018) che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento”;

19. nessuno dei requisiti richiesti è possibile rinvenire nel ricorso in esame ove si legge (pag. 3) che, al fine di dimostrare il carattere subordinato del rapporto, “il ricorrente articolava specifici capitoli di prova, indicando tredici testi a sostegno delle proprie domande”, senza tuttavia la trascrizione dei capitoli e l’indicazione delle qualifiche dei testimoni non escussi; con la conseguenza della assoluta genericità dell’assunto (pag. 14) secondo cui, ove i giudici di merito avessero “esaurientemente istruito la controversia in ordine al fatto decisivo della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, senza disattendere i mezzi istruttori richiesti, la controversia avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione”;

20. il secondo motivo di ricorso è inammissibile quanto alla dedotta violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61,62 e 69, in ragione della mancata trascrizione dei contratti a progetto che il ricorrente assume privi di adeguata indicazione del programma di lavoro, non essendo neppure indicata la sede processuale di produzione dei contratti medesimi;

21. il motivo è inammissibile anche riguardo al vizio motivazionale in quanto articolato in modo non conforme allo schema legale di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, come delineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014); gli elementi che il ricorso enumera non solo non costituiscono “fatti”, intesi in senso storico fenomenico, ma sono relativi a caratteristiche della prestazione che presuppongono valutazioni (in tal senso, l’inserimento nella struttura organizzativa, l’essenzialità della prestazione e la natura apicale della figura professionale); nessuno di essi appare, singolarmente considerato, decisivo come necessario ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

22. la censura relativa al vizio motivazionale, anche in ragione del riferimento a tutti i principali indici presuntivi della subordinazione, sollecita nella sostanza una nuova valutazione del materiale probatorio e degli argomenti difensivi, non consentita in questa sede di legittimità;

23. analogamente, attraverso la dedotta violazione dell’art. 2094 c.c., non è censurata la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, la sola suscettibile di denuncia in sede di legittimità (cfr. Cass., n. 17009 del 2017; Cass., n. 9808 del 2011; Cass., n. 13448 del 2003; Cass., n. 8254 del 2002; Cass., n. 14664 del 2001; Cass., n. 5960 del 1999) ma unicamente la valutazione delle risultanze processuali che costituisce, invece, accertamento di fatto come tale inammissibile in questa sede;

24. per le considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

25. non luogo a provvedere sulle spese poichè che la società è rimasta intimata;

26. si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2019

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