Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23577 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 18/11/2016, (ud. 26/09/2016, dep. 18/11/2016), n.23577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20412/2015 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALUZZO 59/A,

presso lo studio dell’avvocato MAURO SABETTA, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA, in persona del Prefetto pro

tempore;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 4630/14 del GIUDICE DI PACE di MODENA,

depositata il 09/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che sul ricorso n. 20412/2016 proposto da A.S. nei confronti del Prefetto della Provincia di Modena – Ministero dell’Interno il Cons. relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Dott. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., osserva quanto segue:

A.S. ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del GDP di Modena del 23.12.2014, che nel rigettare il ricorso proposto dalla stessa, ha confermato il decreto di espulsione del Prefetto di Modena del 21.10.2014.

Con il ricorso la A. articola diverse censure alla motivazione del provvedimento del GDP di Modena, ed incentra la sua principale difesa sull’asserita ricorrenza di violazione di legge derivante dall’aver ritenuto l’assenza di titoli legittimanti la permanenza sul territorio nazionale, mentre la A. aveva in corso il giudizio conseguente al diniego della richiesta di protezione internazionale.

Questa Corte si è già pronunciata in tema affermando che: “In materia di immigrazione, la proposizione del ricorso del richiedente asilo avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale sospende l’efficacia esecutiva di tale provvedimento, con la conseguenza che, secondo l’interpretazione data dalla Corte di Giustizia all’art. 2, par. 1, della Direttiva CEE n. 115 del 2008, non scatta l’obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale. permanendo la situazione di inespellibilità fino all’esito della decisione sul ricorso – (Cass. Sez. 6-1, n. 22415/2015, De Chiara, Rv. 637981), ma anche chiarito che: “In tema di protezione internazionale dello straniero, dal momento della pubblicazione e prima ancora della notificazione, la sentenza del tribunale di rigetto del ricorso contro il provvedimento negativo della Commissione territoriale, proposto ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, fa venire meno l’effetto sospensivo dell’esecutività del diniego stesso e, di conseguenza, fa divenire attuale l’obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale. Tale obbligo si traduce nel dovere. per il Prefetto, di provvedere ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, salvo che venga proposto reclamo alla Corte d’Appello e venga accolta l’istanza di sospensione” (Cass. Sez. 6-1, n. 13872/2011, Didone, Rv. 618333).

Nella specie, nel provvedimento del GDP di Modena emerge senza alcun dubbio come in data 23.12.2014 il Tribunale di Bari avesse in pendenza il giudizio conseguente al diniego di protezione internazionale, con conseguente inespellibilità della A. sino al termine del giudizio di primo grado.

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione in Camera di consiglio.

PQM.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di consiglio.

Roma 20.7.2016.

Considerato che il collegio condivide le conclusioni rassegnate nella relazione; che in conclusione il ricorso va accolto con cassazione del provvedimento impugnato e conseguente annullamento del provvedimento di espulsione del Prefetto di Modena del 21.10.2014, con condanna alle spese come in dispositivo in applicazione del principio della soccombenza tenuto conto dei parametri di riferimento.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e annulla il provvedimento di espulsione del Prefetto di Modena del 21.10.2014 nei confronti di A.S.. Condanna alle spese nella misura di Euro 2500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese forfettarie.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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