Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23577 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 09/10/2017, (ud. 06/06/2017, dep.09/10/2017),  n. 23577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4645/2011 R.G. proposto da:

F.A. e Genial RE S.r.l., rappresentati e difesi dall’Avv.

Masi Flavio, con domicilio eletto in Milano, via Sauli, n. 1, presso

il suo studio;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, e D.P., quale

procuratore di MB & C. Ltd;

– intimato –

avverso l’ordinanza del 4 febbraio 2011 del Tribunale di Monza;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2017

dal Consigliere Mauro Di Marzio.

Fatto

OSSERVA

1. – F.A. e Genial RE S.r.l. propongono ricorso per regolamento di competenza, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione e di D.P., quale procuratore di MB & C. Ltd, avverso l’ordinanza del 4 febbraio 2011, con cui il Tribunale di Monza ha disposto la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio promosso dal Fallimento ai sensi dell’art. 192 c.p. contro il F., Genial RE S.r.l. e MB & C. Ltd per la declaratoria di inefficacia dell’atto di disposizione posto in essere dallo stesso F., sottoposto a procedimento penale, in favore di MB & C. Ltd, delle sue quote di Genial RE S.r.l..

Gli intimati non hanno svolto difese.

2. – Sostengono i ricorrenti che il Tribunale, nel disporre la sospensione, sarebbe incorso in violazione degli artt. 192 e 193 c.p. e art. 295 c.p.c., omettendo in ogni caso di motivare o rendendo una motivazione insufficiente e contraddittoria, per essersi discostato dal principio affermato da questa Corte secondo cui l’azione revocatoria del danneggiato nei confronti degli atti di disposizione patrimoniale posti in essere dall’autore di un reato dopo la sua commissione non richiede necessariamente che si sia giunti ad una dichiarazione di colpevolezza in sede penale (Cass. 14 giugno 2007, n. 13972).

3. – Il ricorso è inammissibile.

E’ difatti inammissibile il ricorso per regolamento di competenza, avverso l’ordinanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, ove manchi l’indicazione specifica degli atti del giudizio pregiudicante e la loro puntuale individuazione, tra quelli prodotti in giudizio, onde poter essere esaminati dalla S.C. ai fini della risoluzione della questione di sospensione (Cass. 4 novembre 2015, n. 22576).

Nel caso in esame, per la verità, non riesce neppure a comprendersi quale sia l’oggetto del giudizio nell’ambito del quale la sospensione è stata disposta, volto all’esercizio dell’azione revocatoria penale in dipendenza di un atto di disposizione dal F. in favore di MB & C. Ltd: ed infatti non è dato in alcun modo comprendere quale relazione intercorra tra il F. ed il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione e per quale ragione quest’ultimo si sia costituito parte civile in un non meglio identificato procedimento penale che vedrebbe imputato lo stesso f..

Ma, al di là di quanto precede, ciò che è del tutto oscuro è l’imputazione rivolta al F., sicchè non v’è modo di intendere quale rapporto intercorra tra il giudizio civile in discorso per il giudizio penale ritenuto pregiudicante dal Tribunale.

4. – Nulla per le spese.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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