Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23576 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. I, 27/10/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 27/10/2020), n.23576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10336/2019 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancellerie

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato

Carlo Timi;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

avverso il decreto 752/25019 del TRIBUNALE DI SBOLOGNA, depositato il

9/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/07/2020 dal Consigliere Dott. MA RULLI MARCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.R., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con cui il Tribunale di Bologna, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego delle misure intese al riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria già pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e ne chiede la cassazione sul rilievo: 1) della violazione della Convenzione di Ginevra per il riconoscimento dello status di rifugiato, del protocollo di New York del 31.1.1967, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 8 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 32, nonchè dell’omesso esame di un fatto decisivo, poichè il decidente nel negare la sussistenza delle condizioni per accordare al richiedente lo status di rifugiato avrebbe omesso di esaminare il fatto decisivo contenuto nelle dichiarazioni del ricorrente relativo al suo coinvolgimento in una vicenda di adulterio e di approfondirne i riflessi sociali e giuridici in relazione al paese di provenienza; 2) della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, nonchè dell’omesso esame di un fatto decisivo, poichè il decidente, nel rigettar del pari la misura della protezione sussidiaria, avrebbe completamente trascurato di considerare i profili penali e morali sottesi alla vicenda narrata dal ricorrente, così da incorrere in un grave vizio motivazionale riguardo alla fattispecie di cui alla lett. a), in un’analisi parziale delle dichiarazioni del ricorrente altrimenti rilevanti in relazione alla fattispecie di cui alla lett. b) e nella formulazione di un giudizio puramente ipotetico circa la fattispecie di cui alla lett. c); 3) della violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, nonchè dell’omesso esame di un fatto decisivo, poichè il decidente, nel confermare il diniego della protezione umanitaria, sarebbe incorso in un vizio di contraddittorietà dando atto, nel contempo, di una serie di circostanze sintomatiche di una condizione di vulnerabilità e si sarebbe astenuto dal compiere qualsiasi valutazione comparativa malgrado fosse stata provata la condizione di integrazione sociale e non potesse trascurarsi la precaria condizione di salute del ricorrente, affetto da patologia respiratoria.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Tutti i sopradetti motivi si prestano ad una comune valutazione di inammissibilità costituendo ostentazione di un mero dissenso motivazionale ed essendo intesi a promuovere una rivalutazione del sottostante quadro fattuale.

Malgrado la veste formale loro conferita dalla rubrica in prima battuta rimandi al campo degli errori di diritto, la susseguente esposizione delle doglianze che vi sono contenute fuoriesce manifestamente dai canoni di capitolazione del vizio corrispondente, astenendosi per vero il ricorrente dal dimostrare motivatamente in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità”, in tal modo precludendo a questa Corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Nè per contro la ritualità delle riportate censure è fatta salva dal conclusivo inciso che ne postula la disamina, sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo, a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’esame dei soprariportati fatti decisivi, ove per essi si intendano, coerentemente con la lettera della norma e l’interpretazione di essa datane dalla giurisprudenza di questa Corte, i fatti principali o secondari a cui sia riconoscibile natura costitutiva del diritto che si intende far valere e non piuttosto l’omesso esame di singoli elementi istruttori, non è stato infatti minimamente pretemesso dal decidente, che non ha ignorato le circostanze afferenti alle vicende personali del ricorrente e, segnatamente, al suo coinvolgimento in una vicenda di adulterio e al percorso di integrazione sociale compiuto nel nostro paese, ma ha solo declinato riguardo ad esse un giudizio che, essendosi risolto nella denegazione delle misure richieste, ha lasciato l’interessato insoddisfatto.

Nondimeno i reiterati rilievi che nell’illustrazione delle dette censure il ricorrente solleva in ordine alla “coerenza logica”, al “grave vizio motivazionale”, alle analisi valutative “deficitarie” ed, ancora, all'”illogico ragionamento sviluppato dal Tribunale” a supporto della decisione richiecceggiano una nomeclatura desueta ed evidenziano una concezione desueta del vizio motivazionale oramai non più sostenibile alla stregua della riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità a cui si è proceduto con la novellazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

3. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

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