Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23576 del 23/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 23/09/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 23/09/2019), n.23576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20064/2014 proposto da:

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CAMPANIA UFFICIO

SCOLASTICO PROVINCIALE BENEVENTO, in persona del Direttore pro

tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

L.F., domiciliato ope legis presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO

ZAHORA, VINCENZO MEGNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8264/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/01/2014 R.G.N. 4568/2009.

Fatto

RILEVATO

1 che, con sentenza del 22 gennaio 2014, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Benevento e accoglieva la domanda proposta da L.F. nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento, condannando l’Amministrazione a reintegrare il L. nelle funzioni di responsabile di area svolte antecedentemente agli ordini di servizio del 5.1. e del 21.2.2007 con cui le stesse gli venivano sottratte o altre equivalenti;

2 che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione sollevata dal Ministero in ordine al difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio scolastico regionale originariamente evocato in giudizio, inammissibili in quanto tale da configurare una “mutatio libelli” le argomentazioni difensive prospettate in sede di gravame dall’Amministrazione appellante, provato il lamentato demansionamento;

3 che per la cassazione di tale decisione ricorrono il Ministero dell’Istruzione nonchè l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso il L.;

4 che il L., controricorrente, ha poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

5 che, con il primo motivo, le Amministrazioni ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., lamentano l’erroneità della pronuncia di inammissibilità resa dalla Corte territoriale in ordine alle eccezioni e difese svolte in sede di gravame dalle stesse Amministrazioni allora appellanti, per averne ravvisato il carattere innovativo rispetto a quelle prospettate in primo grado;

6 che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamentano carico della Corte il travisamento o, comunque, la mancata valutazione della circostanza relativa all’effettiva attribuzione al L. delle funzioni di responsabile di area, sulla cui sottrazione è fondato il dedotto demansionamento;

7 che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili, atteso che, anche a voler ammettere, secondo quanto qui sostenuto dalla difesa erariale, che l’argomentazione difensiva svolta in prime cure dall’Ufficio Scolastico Regionale, per cui il lamentato demansionamento non sarebbe ravvisabile per essere le funzioni assegnate al L. rimaste le stesse, corrispondesse a quella svolta in sede di gravame, in cui l’insussistenza del demansionamento è ricollegata alla circostanza che quelle funzioni di responsabilità erano più circoscritte di quanto risultasse dalle avverse deduzioni, sicchè la tesi finale poteva risultare comunque essere quella per cui le funzioni assegnate al L. erano rimaste tali in quanto da sempre più circoscritte di quanto da questi asserito, entrambi i motivi si risolvono nella mera confutazione dell’accertamento della sussistenza del lamentato demansionamento cui la Corte territoriale è pervenuta sulla base del libero apprezzamento del materiale istruttorio utile alla valutazione comparativa del contenuto professionale delle mansioni svolte dal L. prima e dopo l’intervento degli ordini di servizio del 5.1 e del 21.2.2007;

8 che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

9 che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00, per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2019

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