Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23576 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 18/11/2016, (ud. 26/09/2016, dep. 18/11/2016), n.23576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29741-2014 proposto da:

G.S.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE

SANTO, 2, presso lo studio dell’avvocato SIMONA CARLONI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA MAESTRI, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI FORLI’ CESENA, in persona del Prefetto pro tempore;

MINISTERO DELL’INTERNO, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro in

carica;

– intimati –

avverso il provvedimento N. 2668/14 del GIUDICE DI PACE di FORLI’,

emessa il 28/07/2014 e depositata il 04/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONES1.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che sul ricorso n. 29741/2015 proposto da G.S.I. nei confronti del Prefetto della Provincia di Forlì – Cesena/Ministero dell’Interno, il cons. relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue.

” G.S.I. ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del GDP di Forlì n. 203/2014 del 4.11.2014, che nel rigettare il ricorso proposto dallo stesso, ha confermato il decreto di espulsione del Prefetto di Forlì del 28.7.2014.

Con il ricorso il G. in modo congiunto articola diverse censure alla motivazione del provvedimento del GDP di Forlì, ed incentra la sua principale difesa sull’asserita ricorrenza di violazione di legge derivante dall’aver ritenuto l’assenza di titoli legittimanti la permanenza sul territorio nazionale, avendo il G. esaurito ogni rimedio circa la richiesta di protezione internazionale.

Contesta il G. nel suo ricorso tale ricostruzione, affermando essere circostanza non vera che avesse esaurito ogni rimedio per la protezione internazionale ed evidenziando che il provvedimento del Tribunale di Bologna, che aveva rigettato il suo ricorso sul punto, era stato depositato in Cancelleria in data 21.7.2014, e dunque il decreto di espulsione era stato emesso in data 28.7.2014, mentre il G. si trovava nei termini per proporre appello avverso la decisione di primo grado.

Questa Corte si è già pronunciata in tenia affermando che: “In materia di immigrazione, la proposizione del ricorso del richiedente asilo avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale sospende l’efficacia esecutiva di tale provvedimento, con la conseguenza che, secondo l’interpretazione data dalla Corte di Giustizia all’art. 2, par. 1, della Direttiva CEE n. 115 del 2008, non scatta l’obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, permanendo la situazione di inespellibilità sino all’esito della decisione sul ricorso – (Cass. Sez. 6 – 1, n. 22415/2015, De Chiara, Rv. 637981), ma anche chiarito che: “In tema di protezione internazionale dello straniero, dal momento della pubblicazione e prima ancora della notificazione, la sentenza del tribunale di rigetto del ricorso contro il provvedimento negativo della Commissione territoriale. proposto ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 fa venire meno l’effetto sospensivo dell’esecutività del diniego stesso e, di conseguenza, fa divenire attuale l’obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale. Tale obbligo si traduce nel dovere, per il Prefetto, di provvedere ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13 salvo che venga proposto reclamo alla Corte d’Appello e venga accolta l’istanza di sospensione- (Cass. Sez. 6 -1, n. 13872/2011. Didone, Rv. 618333).

Nella specie, la decisione relativa è stata assunta in modo analitico ed ineccepibile dal GDP, prendendo in considerazione i criteri di legge ed in assenza di qualsiasi prova ed allegazione nel corso del procedimento da parte del G. (il provvedimento del GDP veniva pronunziato in data 4.11.2014) dell’effettiva proposizione di impugnazione e dell’eventuale presenza di provvedimento di sospensione su sua richiesta, con la conseguenza che correttamente veniva emesso e comunicato il provvedimento di espulsione, poi confermato dal GDP.

Le altre doglianze in ricorso, per la loro congiunta modalità di articolazione e l’assenza di una chiara individuazione delle censure all’ordinanza oggetto di impugnazione si appalesano all’evidenza inammissibili per la loro genericità e violazione del principio di autosufficienza. Emerge infatti un’evidente mescolanza di mezzi di impugnazione. che non permette di coglierne con chiarezza le doglianze prospettate onde consentire l’esame separato e preciso, mentre gli elementi addotti sembrano apparire come delle censure nel merito del percorso decisionale del giudice con particolare riferimento a provvedimenti istruttori asseritamente sintomatici dell’illegittimità dell’intero procedimento assunti in udienza in data 19.8.2014 (Cass. SU n. 9100/2015).

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

PQM.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 20.7.2016.

Il Cons. relatore.

Considerato che il collegio condivide le conclusioni rassegnate nella relazione;

che in conclusione il ricorso va rigettato, senza alcuna previsione in materia di spese.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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