Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23576 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 09/10/2017, (ud. 06/06/2017, dep.09/10/2017),  n. 23576

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8028/2011 R.G. proposto da:

Equitalia ETR S.p.a., rappresentato e difeso dall’Avv. Fiertler

Giuseppe, con domicilio eletto in Roma, via Federico Cesi, n. 21,

presso lo studio dell’Avv. Torrisi Salvatore;

– ricorrente –

contro

Fallimento C.S.;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Crotone depositato il 4 febbraio

2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2017

dal Consigliere Mauro Di Marzio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Soldi Anna Maria, del seguente tenore: “La Equitalia ETR s.p.a. ricorre per cassazione contro il decreto del Tribunale di Crotone che, decidendo sulla opposizione allo stato passivo proposta dalla odierna ricorrente, ne ha disposto il rigetto confermando la decisione del giudice delegato che aveva solo parzialmente accolto la sua domanda.

Dalla ricostruzione del dibattito processuale fornita dallo stesso Tribunale di Crotone con il provvedimento impugnato nonchè dalla esposizione fornita dal ricorrente emerge come il giudice delegato abbia accolto solo parzialmente la predetta domanda di ammissione al passivo condividendo la proposta del curatore il quale aveva eccepito la prescrizione di parte del credito nonchè rilevato come le cartelle esattoriali fossero state notificate al curatore ma non anche al fallito. Il Tribunale di Crotone, dinanzi alla opposizione L. Fall., ex art. 98 proposta da Equitalia ETR, la quale lamentava come il giudice delegato avrebbe dovuto ritenersi sprovvisto di giurisdizione quanto alla eccezione estintiva di prescrizione, aveva rigettato il ricorso rappresentando, per un verso, come gli estratti di ruolo fossero inidonei a provare la esistenza del credito perchè non debitamente autenticati (il riferimento alla irrilevanza della documentazione perchè unilateralmente formata è, infatti, limitata ai prospetti riepilogativi) e, comunque, ininfluenti ed affermando, per altro verso, che il giudice delegato può conoscere della eccezione di prescrizione anche in relazione ai crediti di natura tributaria (dei quali ha riconosciuto la sussistenza pur senza procedere alla loro specifica identificazione).

Tanto premesso, il ricorso può essere accolto.

Innanzitutto, deve ritenersi fondato il primo motivo di ricorso.

Va, infatti, data continuità al principio secondo cui la ammissione al passivo del fallimento può essere validamente invocata anche solo sulla base degli estratti di ruolo, giusta il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87, di guisa che risulta errata la affermazione secondo cui, anche ove gli estratti di ruolo fossero stati debitamente autenticati, non avrebbero potuto ritenersi idonei a fornire prova del credito (Cass. 6126/2014; Cass. 23110/2016).

Peraltro, corre l’obbligo di rilevare come, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Crotone, non occorra che gli estratti di ruolo siano autenticati. E’, infatti, consolidato il principio secondo cui non è necessario, per affermare la validità degli estratti di ruolo ai fini probatori che siano muniti della autenticazione nelle forme di legge, poichè è sufficiente che la copia della parte del ruolo relativa al contribuente sia munita della dichiarazione di conformità all’originale resa dal collettore delle imposte atteso che il collettore esercita le stesse funzioni dell’esattore, di cui è coadiutore (D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, art. 130), e l’esattore – cui la legge attribuisce la funzione di tenere gli atti a disposizione del pubblico e che sono obbligati, ex art. 743 c.p.c., a rilasciare copia degli atti anche a chi non ne è parte – è tuttavia un “depositario” del ruolo, datogli in consegna dall’intendente di finanza (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 24), ed è autorizzato a rilasciarne copia, ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, art. 14 (secondo cui l’autenticazione delle copie, anche parziali, può essere fatta dal pubblico ufficiale presso il quale è depositato l’originale). L’estratto del ruolo non è, invero, una sintesi del ruolo, operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l’ha formato, ma è la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente (Cass. 11142/2015).

Orbene, poichè, nel caso in esame, si afferma la necessità della autenticazione e nulla si dice in merito alla attestazione di conformità all’originale, deve ritenersi che il provvedimento impugnato rechi la denunziata violazione di legge.

Non merita, invece, di essere accolto il secondo motivo di ricorso atteso che, quantunque dalla ricostruzione del dibattito processuale (rilevabile dalla lettura del decreto impugnato) risulti che il curatore, costituendosi nel giudizio di opposizione allo stato passivo, avesse ammesso che le cartelle esattoriali erano state notificate, anche se tardivamente, il Tribunale di Crotone, con il provvedimento oggetto del ricorso, compiendo sul punto uno specifico accertamento in fatto, ha rilevato come la documentazione fornita non costituisse prova della notificazione delle cartelle esattoriali. Nè tale affermazione è stata efficacemente impugnata atteso che il ricorso su tale punto difetta di autosufficienza.

Stante la infondatezza del secondo motivo, il cui eventuale accoglimento avrebbe consentito di riscontrare l’inammissibilità delle eccezioni di prescrizione formulate dal curatore nella fase di ammissione al passivo (come noto, invero, la mancata tempestiva impugnazione delle cartelle esattoriali consente di ritenere coperte dal giudicato tutte le contestazioni che avrebbero potuto essere validamente e tempestivamente proposte avverso il predetto atto; Cass. Sezioni Unite 23337/2016), si deve procedere all’esame del terzo motivo che appare meritevole di accoglimento.

Deve, infatti, ritenersi errata l’affermazione del Tribunale di Crotone nella parte in cui afferma che la L. Fall., art. 98 attribuisce al giudice delegato la competenza e la giurisdizione per l’esame di tutti i crediti insinuati al passivo del fallimento evidentemente ascrivendo tra questi ultimi anche i crediti tributari.

E’, infatti, ormai consolidato il principio secondo cui l’attribuzione alle Commissioni Tributarie, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, come sostituito dalla L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2 della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie conduce inevitabilmente ad affermare che il giudice delegato non può conoscere della eccezione di prescrizione formulata dal curatore nella fase di verifica del passivo al fine di paralizzare la ammissione del credito tributario (Cass. Sezioni Unite 23832/2007; Cass. 25689/2015; Cass. 21483/2015).

Nei casi da ultimo rappresentati, dunque, ove il curatore fornisca prova di aver tempestivamente impugnato dinanzi alla competente Commissione Tributaria il ruolo ovvero la cartella esattoriale (quando notificata), potrà ottenere dal giudice delegato che l’ammissione al passivo del creditore istante, la cui pretesa tributaria sia ancora sub iudice, venga ammessa con riserva.

Orbene, poichè, nel caso di specie, è pacifico che, seppure parzialmente, la domanda di ammissione al passivo sia stata rigettata a causa della riscontrata prescrizione di crediti tributari nonostante la questione non sia stata mai devoluta alle Commissioni Tributarie che avrebbero potuto conoscere della eccezione estintiva, la decisione impugnata appare illegittima alla stregua della violazione di legge dedotta con il terzo motivo”.

2.- Ritenuto che il Collegio condivide le conclusioni formulate dal P.G. e le argomentazioni che le sorreggono, dovendosi cassare il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinviare anche per le spese al Tribunale di Crotone in diversa composizione.

PQM

 

accoglie il primo e terzo motivo di ricorso e rigetta il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese al Tribunale di Crotone in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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