Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23575 del 30/08/2021

Cassazione civile sez. III, 30/08/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 30/08/2021), n.23575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33802-2019 proposto da:

I.V., rappresentato e difeso dall’avv. ANDREA MAESTRI

((OMISSIS)) ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour,

presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2703/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 01/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal R.G.N. 33802/2019 – Adunanza Camerale del 17.3.2021;

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

1. I.V., proveniente dalla Nigeria, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna che aveva respinto l’impugnazione proposta contro la pronuncia del Tribunale di rigetto della domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente ha proposto un unico motivo in relazione al diniego della protezione umanitaria.

2. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

1. Con unico motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli art. 2 Cost. e art. 10 Cost., comma 3, degli artt. 2,3,4 e 8CEDU, dell’art. 13 della Dichiarazione universale diritti umani, dell’art. 2, lett. h bis, ed art. 32, comma 3 D.Lgs. 25 del 2008 e del D.Lgs. n. 142 del 2015 nonché dell’art. 2,5 co 4 e 6 e 19 co 1 e 1.1 D.Lgs. n. 286 del 1998.

1.1. Lamenta che la Corte aveva respinto la protezione umanitaria ritenendo erroneamente che mancasse una condizione di vulnerabilità in ragione del fatto che egli apparteneva alle categorie di soggetti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. H bis ed omettendo di considerare che la fattispecie era atipica e residuale e non circoscritta a categorie specifiche.

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.3. Premesso che, solo dalla sentenza, si evince che il ricorrente era fuggito dal proprio paese in quanto dopo la morte del padre si era rifiutato di assumere il ruolo di capo spirituale del villaggio ed era stato condannato dal re e dagli anziani della comunità ad essere sepolto vivo, e che era anche ricercato dalla polizia in quanto un suo amico aveva provocato un incidente stradale mortale con l’autovettura che lui stesso gli aveva prestato, si osserva che la censura proposta, riferita soltanto alla protezione umanitaria, non si confronta con la sentenza impugnata, in quanto si riferisce ad una motivazione diversa da quella resa dalla Corte territoriale che, pur erronea in quanto rapportata alla inattendibilità delle vicende personali raccontate, non viene efficacemente contrastata.

1.4. Il ricorrente, infatti, nulla deduce in ordine alle ragioni poste a sostegno dell’appello né contiene critiche coerenti e specifiche rispetto al percorso argomentativo dei giudici d’appello, e viola, con ciò, il principio fondamentale al quale è informato il giudizio di legittimità e cioè quello della critica vincolata (cfr. ex multis Cass. 4905/2020).

2. La mancata difesa della parte intimata esime la Corte dalla decisione sulle spese del presente giudizio.

3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso proposto, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2021

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