Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23575 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. I, 27/10/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 27/10/2020), n.23575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4628/2019 proposto da:

E.F.K., elettivamente domiciliato in Roma, presso lo

studio dell’avvocato Angelo Colucci, rappresentato e difeso

dall’avvocato Pierluigi Barone;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto 5037/2018 del TRIBUNALE DI SBOLOGNA, depositato il

18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/07/2020 dal Consigliere Dott. MA RULLI MARCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1 E.F.K., cittadino marocchino, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Bologna, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. n. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 4, ha respinto l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di diniego delle misure intese al riconoscimento della protezione internazionale già pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e ne chiede la cassazione sul rilievo dell’omesso esame di un fatto decisivo, posto che il decidente, nel dichiarare inammissibile l’istanza per decorso del termine di impugnativa in applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 3, ultimo inciso, applicandosi nella specie il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis, comma 2, lett. a), non avrebbe preso in considerazione che nel verbale di notifica del provvedimento impugnato era stato indicato il termine di trenta giorni per l’impugnazione.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Va previamente dichiarata l’inammissibilità del proposto atto di gravame, posto che a mente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 4, “il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile” nè esso è altrimenti ricorribile avanti a questa Corte a mente dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento cautelare inidoneo ad assumere carattere di definitività.

3. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

 

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