Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23575 del 23/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 23/09/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 23/09/2019), n.23575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26984/2016 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FONTANA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato VALERIO SPEZIALE;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE S.P.A., (già EQUITALIA CENTRO S.P.A.),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio degli avvocati

ROBERTO PESSI, MARCO MARIA VALERIO RIGI LUPERTI, che la

rappresentano e difendono;

MANPOWER S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio

dell’avvocato TIZIANA SERRANI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 527/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 19/05/2016 r.g.n 761/2014;

Il P.M., ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di L’Aquila, in accoglimento del ricorso proposto da Equitalia Centro s.p.a. ha rigettato la domanda proposta da C.L. tesa all’accertamento della nullità del contratto di somministrazione del 30 dicembre 2010, così riformando in parte la sentenza di primo grado. La Corte territoriale ha accertato che la causale apposta al contratto era specifica e che le ragioni in essa indicate erano effettive.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre C.L. che articola cinque motivi illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1. c.p.c.. Resistono con controricorso sia Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. (già Equitalia Centro s.p.a.) sia Manpower s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Il primi tre motivi di ricorso – con i quali è denunciata la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 416 c.p.c., comma 3 e art. 115 c.p.c., comma 1, ed all’art. 111 Cost., comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (primo motivo), la nullità della sentenza e del procedimento in relazione alla violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 111 Cost., sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (secondo motivo) ed ancora, in relazione all’art. 112 c.p.c., un vizio di ultrapetizione sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (terzo motivo) – possono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili.

3.1. Essi investono la scelta della Corte di merito di ammettere la prova articolata da Equitalia ai capitoli da 27 a 30 della memoria di primo grado sebbene le circostanze non riguardassero la causale del secondo contratto di somministrazione; sempre con riferimento alla seconda somministrazione, poi, il ricorrente deduce che comunque si trattava di circostanze riferibili ad un periodo successivo e perciò non rilevanti ai fini della valutazione della legittimità della clausola e da ultimo sostiene che la sentenza si baserebbe su fatti che non erano compresi nei capitoli di prova articolati ed ammessi.

3.2. Si tratta nella sostanza di censure che investono il potere discrezionale del giudice di interpretare gli atti difensivi, valutarne le allegazioni e verificare l’idoneità delle circostanze allegate a dimostrare la fondatezza o meno delle pretese azionate e conseguentemente scegliere quelle rilevanti che integra un tipico accertamento in fatto, sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione e dal quale, certamente, non deriva una nullità della sentenza. Dell’ammissione della prova ci si può dolere infatti con riguardo alla violazione delle norme processuali che ne disciplinano la deduzione ai sensi dell’art. 244 c.p.c., nella specie, però, non dedotta.

3.1. La Corte territoriale ha valutato il materiale probatorio assunto in appello, le cui circostanze peraltro sono state valutate idonee e pertinenti rispetto all’oggetto del giudizio e senza che si sia attinto a fatti estranei alle deduzioni delle parti.

4. Anche il quarto motivo di ricorso, con il quale è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 21, comma 1, lett. c) e art. 27, comma 1, con riferimento ad una pretesa evanescenza della causale apposta al contratto riferita amministrative, è infondato.

5. La Corte di merito contestualizzando la riorganizzazione amministrativa della società ha accertato in concreto che la riorganizzazione vi era stata e dunque era effettiva e che i compiti assegnati al lavoratore erano, effettivamente, di natura amministrativa.

5.1 Come è noto la somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività dell’utilizzatore” (D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4) e l’articolo successivo, il 21, statuisce che il contratto di somministrazione di manodopera deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere una serie di elementi. Come già osservato in precedenti di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. 15.7.2011 n. 15610, Cass. 8.5.2012 n. 6933, Cass. 9.9.2013 n. 20598, Cass. 1.8.2014 n. 17540, Cass. 27.10.2016 n. 21919) è necessario che venga esplicitato il collegamento tra la previsione astratta e la situazione concreta e nel caso considerato la Corte territoriale, con accertamento di fatto a lei riservato ed in questa sede incensurabile, ha verificato che il contratto di somministrazione era stato stipulato nel contesto di un progetto di riorganizzazione aziendale, con ridistribuzione delle funzioni per effetto dell’entrata della provincia di L’Aquila e di altre tre province in Equitalia Centro s.p.a. con conseguente necessità nella fase di riorganizzazione ed in coincidenza con gli spostamenti di dipendenti di assicurare l’ordinario svolgimento delle attività amministrative attraverso il ricorso a lavoratori somministrati. In sostanza il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, introduce una causale ampia, non legata a specifiche situazioni tipizzate dal legislatore o dal contratto collettivo, per cui è richiesta la necessità di una verifica diretta ad accertare non tanto la temporaneità o la eccezionalità delle esigenze organizzative quanto, piuttosto, la effettiva esistenza delle stesse in relazione all’assunzione del singolo dipendente, allo scopo di escludere il rischio di ricorso abusivo a forme sistematiche di sostituzione del personale atte a mascherare situazioni non rispondenti a quelle consentite (cfr. Cass. n. 15086 del 2018, Cass. n. 17669 del 2018).

6. L’ultimo motivo di ricorso è inammissibile.

6.1. Con riguardo al primo contratto di somministrazione il lavoratore era rimasto soccombente in primo grado ed avrebbe perciò dovuto impugnare la sentenza sul punto e non lo ha fatto. Nel resto il richiamo generico alle questioni ulteriori riproposte non consente a questa Corte di comprendere quali fossero esattamente le domande ritenute assorbite in primo grado e riproposte in appello. Quelle ricordate nel ricorso in cassazione riguardano il primo contratto ed il loro esame è precluso, come si è ricordato, stante la mancata proposizione di appello sulla accertata sua legittimità. Di eventuali altre questioni riproposte ex art. 346 c.p.c., non è dato conoscere il contenuto stante il generico riferimento formulato nella censura davanti a questa Corte.

7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio, liquidate in dispositivo in favore di entrambe le controricorrenti, vanno poste a carico del ricorrente soccombente il quale è tenuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2019

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