Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23575 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 18/11/2016, (ud. 26/09/2016, dep. 18/11/2016), n.23575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28514-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, C.F. (OMISSIS), e la Prefettura, Ufficio

territoriale del Governo di Udine, in persona dei rispettivi

rappresentanti legali in carica, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

E.E. O A.E.;

– intimato –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di UDINE, o emessa i

06/2014 e depositata il 10/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che sul ricorso n. 28514/2014 proposto da nei confronti del Prefetto della Provincia di Modena/Ministero dell’Interno il cons. relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue:

Il Ministero dell’interno ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del GDP di Udine del 10.6.2015, che nell’accogliere il ricorso proposto dall’ E.. ha annullato il decreto di espulsione del Prefetto di Udine del 27.2.2014.

Con il ricorso il Ministero dell’Interno articola diverse censure in unico contesto alla motivazione del provvedimento del GDP di Udine ed incentra la sua principale critica in relazione alla violazione di legge derivante dall’aver ritenuto, contrariamente al disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 3, che potesse essere valida giustificazione all’inottemperanza dell’ordine di espulsione la mancanza di mezzi economici dell’ E., nonostante lo stesso avesse evidenziato chiaramente di non voler partecipare al provvedimento di rimpatrio assistito. Evidenzia inoltre il ricorrente come sia stata omessa la motivazione su un fatto deciso oggetto di discussione tra le parti, proprio in ordine alla volontà dell’ E. di non partecipare al programma volontario di rimpatrio assistito.

Dal ricorso emerge senza alcun dubbio che:

– in data 6.1.2013 veniva emesso decreto di espulsione nei confronti dell’ E. ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis al quale non veniva data ottemperanza;

– impugnazione del predetto provvedimento nelle diverse sedi consentite con rigetto delle istanze dell’ E. (anche in sede di protezione internazionale);

– nuovo decreto di espulsione a seguito del controllo dell’ E. e della mancanza di titolo legittimante la permanenza nel territorio dello Stato in data 27.2.2014 ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter e quater.

Il primo motivo richiama situazioni già valutate da questa Corte. con portata assorbente rispetto ai residui motivi articolati in ordine alla mancata motivazione su punto decisivo della controversia.

Questa Corte si è già pronunciata in materia affermando che: “In tema di espulsione dello straniero, il divieto di adottare ordini di allontanamento. in via automatica e immediata. correlati alla sola presenza di una misura espulsiva. contenuto nella Direttiva 2008/115/CE (c.d. Direttiva rimpatri), così come interpretata dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 28 aprile 2011, caso El Dridi (C-61/11), determina l’illegittimità, e la conseguente disapplicazione da parte del giudice nazionale, del meccanismo d’intimazione immediata con brevissimo termine per l’esecuzione spontanea, la cui effettività è affidata alla sola sanzione penale detentiva, previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 bis (come modificato, da ultimo, dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. M). Ne consegue che, in applicazione delle previsioni immediate e puntuali della citata Direttiva e coerentemente con le modifiche introdotte dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89. l’espulsione, disposta ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, che tragga la sua esclusiva ragione legittimante dall’inottemperanza ad un ordine di allontanamento impartito ai sensi dell’art. 14, comma 5 bis citato decreto, deve essere dichiarata illegittima, anche se l’intimazione sia stata emanata anteriormente all’entrata in vigore della Direttiva medesima. (Cass. Sez. 6-1, n. 18481/2011, Macioce, Rv. 618650. conformi Cass. Sez. 6-1. n. 26629/2011, Macioce, Rv, 620039. Cass. Sez. 6-1, n. 28771/2012, Macioce. Rv. 620932, Cass. Sez. 6-1, n. 12334/2012, Ragonesi, Rv. 623458).

Nella specie, la decisione relativa è stata assunta dal GDP in senso difforme da tale orientamento costante, che non ha considerato il collegamento tra l’ordine di espulsione e la mancata ottemperanza volontaria al provvedimento, e tuttavia la motivazione ex art. 384 c.p.c. può essere oggetto di valutazione e correzione nel senso sopra esplicitato.

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

P.Q.M.:

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma, 20 luglio 2016.

Considerato:

che il collegio condivide le conclusioni rassegnate nella relazione, ma nella ricorrenza di un error in iudicando e non meramente procedimentale considerata la omessa motivazione in ordine all’effettivo avvio o meno della procedura di rimpatrio assistito così come evidenziato dalla parte ricorrente, occorra giungere ad accoglimento del ricorso con cassazione del provvedimento impugnato e nuovo giudizio da parte del GDP di Udine anche per la liquidazione delle spese.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia anche per la liquidazione delle spese al GDP di Udine in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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