Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23575 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. III, 11/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 11/11/2011), n.23575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9570/2010 proposto da:

M.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MERULANA 141, presso lo studio dell’avvocato VENTDRINI

ANTONFRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato GENTIL Valter,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato MONZINI

Mario, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GROSSI

GIOVANNI giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

VILLA SANT’APOLLONIA S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 679/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 06/07/2009, R.G.N. 29298/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato VALTER GENTILI;

udito l’Avvocato MARIO MONZINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 27 ottobre 2004 – 3 gennaio 2005 il Tribunale di Bergamo rigettò la domanda proposta da M.E., che aveva chiesto la condanna di L.M. e della S.r.l. Villa S. Apollonia al risarcimento dei danni a lei provocati da cure odontoiatriche non correttamente eseguite.

Con sentenza in data 17 giugno – 6 luglio 2009 la Corte d’Appello di Brescia rigettò il gravame della soccombente.

La Corte territoriale osservò per quanto interessa: l’appellante aveva lamentato lo sfondamento della Camera pulpare di in molare, ma non aveva provato il fatto allegato, in quanto la C.T.U. aveva ritenuto impossibile stabilire quando ciò fosse avvenuto e, quindi, a quale tra i vari odontoiatri che nel tempo l’avevano curata fosse addebitabile il fatto dannoso; le dichiarazioni rese dal L. in sede di interpello non ne dimostravano la responsabilità e non erano ammissibili le richieste prove testimoniali.

Avverso la suddetta sentenza la M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati con successiva memoria con allegati documenti.

Il L. ha resistito con controricorso, mentre la Villa Sant’Apollonia non ha espletato difese.

La causa, originariamente chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 17 febbraio 2011, è stata rinviata all’odierna pubblica udienza.

Anche il L. ha presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo denuncia violazione di norme di diritto e contraddittoria e insufficiente motivazione in ordine alla ritenuta assenza di prova della responsabilità del L. nello sfondamento della camera pulpare del dente 16, ma, seguendo un modus censurandi contrario all’insegnamento della Corte (confronta, ex multis, Cass. Sez. 3^, n. 13066 del 2007) non precisa la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito.

In realtà le argomentazioni addotte ne criticano la motivazione, ma non dimostrano i vizi denunciati, considerato che il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice (Cass. n. 8106 del 2006), mentre il difetto di insufficienza della motivazione è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione; in ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 2272 del 2007).

Nella specie la Corte territoriale ha congruamente e razionalmente spiegato le ragioni del proprio convincimento, anche con riferimento al “silenzio” del L. (vedi pag. 7 della sentenza) sostanzialmente negando in radice, poichè ritenuto non provato, il fatto all’origine della controversia (ossia l’attribuibilità della condotta determinativa dell’evento). Si è, dunque, in presenza di un accertamento di fatto congruamente motivato e, quindi, idoneo a superare lo scrutinio di legittimità.

2. – Il secondo motivo denuncia violazione di norme di diritto (anche in questo caso non indicate) ed errata motivazione in ordine alla ritenuta mancata produzione documentale.

E’ significativo che, con riferimento al motivo in esame, ma anche al precedente e al successivo, nella memoria la ricorrente abbandoni i temi della violazione di nome di diritto e si concentri sui vizi di motivazione, implicitamente accentuando il carattere fattuale delle censure.

La M. assume che la mancata produzione della panoramica dentaria stigmatizzata dalla Corte territoriale non è a lei imputabile e che le risultanze processuali dimostrano il proprio assunto.

Le argomentazioni della M. si muovono su un piano squisitamente di merito e non possono essere valutate in questa sede, indipendentemente dal loro contenuto (che la ricorrente non condivide, ma che la Corte di Cassazione non può apprezzare). Resta la considerazione che la Corte territoriale non ha ritenuto provata la responsabilità del L. e della struttura sanitaria. In questa sede non viene dimostrata la decisività del documento in discussione e la questione esula dai limiti del giudizio di cassazione e l’eventuale errore in cui fosse incorsa la Corte territoriale sarebbe, semmai, di natura revocatoria.

3. – Il terzo motivo lamenta violazione di norme di diritto (neppure in questo caso specificate) e contraddittoria e insufficiente motivazione in ordine alla causa petendi attorea (non solo lo sfondamento della camera pulpare e il connesso impedimento a fare del dente 16 il pilastro di una protesi, ma anche tutti gli ulteriori danni).

Anche questa censura poggia su argomentazioni che attengono al merito e che, quindi, sono inammissibili in questa sede per le vedute ragioni.

E’ appena il caso di aggiungere che la mancata risposta del giudice ad una domanda della parte o ad un motivo di appello non può essere censurata sotto il profilo del vizio di motivazione, ma deve essere fatta valere ai sensi dell’art. 112 c.p.c., con riferimento al successivo art. 360, n. 4.

4. – Pertanto il ricorso va rigettato. La particolarit’ della vicenda, la complessità delle situazioni che ne furono all’origine e la difficoltà di interpretare tecnicamente i comportamenti e le relative conseguenze costituiscono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese del giudizio di cassazione compensate.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA