Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23574 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. I, 27/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 27/10/2020), n.23574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33885/2018 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

MARCORA n. 18/20, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FAGGIANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO DALLA BONA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO e COMMISSIONE TERRITORIALE per il

RICONOSCIMENTO della PROTEZIONE INTERNAZIONALE di MILANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 133/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, cittadino (OMISSIS), proponeva ricorso avverso il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano. Con ordinanza dell’11.10.2016 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso. Interponeva appello C.B. e la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, n. 133/2018, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione C.B. affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, della Direttiva 2004/83/CE e dell’art. 111 Cost., perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto la sua storia personale non idonea ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria, svalutandone il contenuto ed omettendo di osservare i criteri previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

La censura è in parte fondata.

Nel ricorso si dà atto (cfr. pag. 2) che il C. aveva fondato la sua domanda di protezione sull’esistenza di un contesto di violenza generalizzata in Mali e sulla sua integrazione in Italia. La Corte di Appello ha ritenuto che la storia personale del richiedente non fosse idonea ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria, senza tuttavia indicare le fonti internazionali consultate. Sotto il primo profilo, infatti, il giudice di merito ha escluso la sussistenza di una persecuzione rilevante ai fini del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 o di un contesto di rischio di grave danno alla persona, in relazione all’art. 14 del medesimo D.Lgs., rigettando di conseguenza la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sotto tutti e tre i profili previsti dalla predetta disposizione. Sotto il secondo profilo, invece, il giudice ambrosiano ha affermato che il C. non aveva allegato specifici profili di vulnerabilità personale, nè aveva “… dimostrato di essersi positivamente inserito nella nostra società, limitandosi ad allegare di aver lavorato nei campi agricoli a Foggia, ove peraltro non ha alcuna sistemazione abitativa, dormendo vicino alla stazione, nè rapporti personali” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).

Mentre con riferimento alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), la motivazione non viene adeguatamente attinta dal ricorso, nel quale neppure si dà atto di quale sarebbe stata la storia personale riferita dal C. in sede di audizione innanzi la Commissione territoriale, prima, e giurisdizionale, poi, di talchè la censura si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.627790), altrettanto non può dirsi in relazione alla domanda di protezione del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c). Il giudice di merito, infatti, è sempre tenuto ad esaminare detta specifica domanda esercitando il suo potere-dovere di collaborazione istruttoria, indicando nella motivazione del proprio provvedimento le fonti in concreto consultate in relazione al contesto interno del Paese di provenienza del richiedente la protezione e dando atto delle specifiche informazioni da esse tratte, in modo da rendere possibile il controllo circa la pertinenza e la specificità di dette informazioni (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv.653887; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv.654174).

Il ricorso va quindi accolto, nei limiti di cui in motivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Milano, in differente composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Milano, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

 

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