Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23574 del 09/10/2017

Cassazione civile, sez. I, 09/10/2017, (ud. 28/03/2017, dep.09/10/2017),  n. 23574

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.D., RAPPRESENTATA DAL TUTORE PROVVISORIO AVV.

L.M.T. rappresentata e difesa dall’avv. L.M.T., con

domicilio eletto in Roma, viale Tiziano, n. 3, presso lo studio

dell’avv. Giovanni Dorla;

– ricorrente –

contro

AR.DA., P.G. PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO;

– intimati –

nonchè sul ricorso proposto in via incidentale da:

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

CATANZARO;

– ricorrente in via incidentale –

contro

A.D., RAPPRESENTATA DAL TUTORE PROVVISORIO AVV.

L.M.T., AR.DA. P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, n. 23,

depositato in data 8 giugno 2016;

udita la relazione svolta all’udienza pubblica del 28 marzo 2017 dal

consigliere Dott. Pietro Campanile;

sentito per la ricorrente principale l’avv. L.;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

dott.ssa CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata in data 29 maggio 2013 il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro dichiarava lo stato di adottabilità della minore A.D., nata il (OMISSIS), Pgi, fuori del matrimonio, da una relazione fra Ar.Da. e P.G., ritenendo che dagli accertamenti svolti risultasse provato lo stato di abbandono della predetta, sia per l’assoluta inadeguatezza della madre allo svolgimento del ruolo genitoriale, sia in considerazione del colpevole comportamento omissivo del padre, per non essersi attivato al fine di sottrarre la minore ai rischi connessi alla incapacità e alla condotta di vita sregolata e instabile della madre, con la quale la convivenza, già da tempo cessata, si era svolta per brevi periodi.

2. La Corte di appello di Catanzaro, con la decisione indicata in epigrafe, in accoglimento del gravame proposto dal padre, ha revocato la dichiarazione dello stato di adottabilità, rilevando che, sulla base degli accertamenti svolti dai servizi sociali e riferiti con relazioni del 10 giugno 2014 e del 13 aprile 2015, era emerso che l’Arci il quale conviveva con una nuova compagna in un appartamento sito in (OMISSIS), svolgeva da tempo attività retribuita ed era determinato a tenere con sè la figlia.

3. La consulenza espletata nel secondo grado aveva evidenziato, altre alla carenza di elementi psico-patologici e di anomalie comportamentali, la capacità del padre, per essersi rivelato maturo e responsabile, rispetto al ruolo genitoriale, elementi che, ad avviso della corte di appello, facevano premio sul pregresso contegno omissivo valorizzato nella decisione del Tribunale per i Minorenni.

4. Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso il tutore della minore, avv. L.M.T., che ha dedotto cinque motivi, illustrati da memoria, ed il Procuratore Generale presso la Corte di appello, con tre motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale e dell’incidentale si denuncia, in termini assolutamente identici, la violazione della L. n. 184 del 1983, art. 5, comma 1, come novellato dalla L. n. 73 del 2015, art. 5 per non essere stata disposta la convocazione della famiglia presso la quale la minore – come pacificamente risultante dagli atti – era collocata; convocazione prescritta a pena di nullità dalla richiamata novella.

2. Con il secondo mezzo del ricorso principale si denuncia la violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 8 e 15 per aver la corte distrettuale focalizzato il proprio esame sulla figura del padre biologico, ponendo in evidenza l’assenza di rilievi di natura psicopatologica, così trascurando un accertamento sulla presenza di concrete attitudini e condizioni di vita e di stabilità necessarie per il pieno recupero delle capacità genitoriali.

3. La successiva censura, di contenuto assolutamente analogo al terzo motivo del ricorso incidentale, concerne la violazione dell’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989 e dell’art. 6 Cedu, per non essere state valutate le effettive esigenze della minore.

4. Il quarto e il quinto motivo del ricorso principale, così come il secondo del ricorso incidentale, prospettano, sotto vari profili, vizi motivazionali correlati all’omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

5. Assume rilievo decisivo e assorbente la fondatezza del primo motivo sia del ricorso principale che dell’incidentale, entrambi relativi, come sopra evidenziato, alla violazione della L. n. 184 del 1983, art. 5, comma 1, come novellato dalla L. n. 173 del 2015, art. 2.

6. In virtù di tale disposizione è espressamente stabilito che “L’affidatario o l’eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell’interesse del minore”.

Tale norma, per il suo carattere processuale, e in assenza di una disciplina di diritto transitorio, avrebbe dovuto trovare applicazione nel giudizio svoltosi davanti alla Corte di appello di Catanzaro, conclusosi in un momento successivo alla sua entrata in vigore. Sotto tale profilo mette conto di evidenziare come l’ampiezza dei suoi margini di applicazione, resa palese dalla previsione della necessità della convocazione “nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato”, impone di affermarne la cogenza anche nel giudizio di secondo grado, nel corso del quale gli apporti della famiglia affidataria o collocataria, nell’ottica di una completa valutazione dell’interesse del minore, non possono essere sottovalutati. Pur non assumendo gli affidatari la qualità di parte, la loro convocazione, cui si associa, in una sorta di ibridazione processuale, la facoltà di presentare memorie, costituisce il punto di approdo di un lungo percorso (già Cass. 13 aprile 1987, n. 3679, pur in assenza di un obbligo di convocazione, affermava la necessità di prendere in considerazione, nell’interesse del minore, la situazione presso gli affidatari), conclusosi con il riconoscimento dell’importanza del ruolo assunto dagli affidatari nell’ambito dello sviluppo psico-fisico del minore, con la creazione di punti di riferimento di natura affettiva e relazionale. Sotto tale profilo appare evidente come, in un periodo della vita del minore in cui assume un fondamentale rilievo la formazione della sua personalità, sulla base anche di una conoscenza approfondita della sua indole, delle sue esigenze, anche di natura affettiva, il ruolo degli affidatari assume un valore significativo, che si traduce, sul piano processuale, nella previsione normativa sopra indicata, al fine evidente di consentire una valutazione complessiva in merito all’interesse del minore, anche nella prospettiva della conservazione di quei rapporti con figure che hanno assunto un rilievo importante in un momento delicato nell’ambito sviluppo psico-fisico del minore stesso.

7. La previsione di nullità, alla quale non si sottrae, per la totale inosservanza della prescrizione introdotta dalla richiamata novella introdotta con la L. n. 173 del 2015, art. 2, la decisione impugnata, è preordinata alla tutela delle fondamentali esigenze sopra indicate.

8. L’accoglimento dei suddetti motivi, rimanendo assorbite le ulteriori censure, comporta la cassazione dell’impugnata decisione, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro che, in diversa composizione, provvederà in merito all’attuazione della citata L. n. 173 del 2015, nonchè al regolamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il primo motivo del ricorso principale e dell’incidentale, assorbiti i restanti motivi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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